Stampa & Tributi del 5 giugno 2024

Salva Casa, ciò che serve sapere L’esenzione Tari per i rifiuti speciali va provata dal contribuente

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Salva Casa, ciò che serve sapere

in Italia, la Confedilizia continuerà a chiedere che vengano fatte due cose essenziali: rendere finalmente disponibili le oltre centomila case popolari non assegnate agli aventi diritto e rafforzare la locazione privata attraverso l’azzeramento dell’Imu per gli affitti a canone concordato, la certezza dell’applicazione in tutta Italia della cedolare secca al 10% per i medesimi contratti e gli interventi per accelerare gli sfratti.

L’esenzione Tari per i rifiuti speciali va provata dal contribuente

L’onere di provare la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare del diritto a ottenere la riduzione della superficie tassabile ai fini Tari grava sul contribuente. Ciò è quanto ha ribadito la recente sentenza della Corte di cassazione n. 12101/2024. La Corte ha affrontato una controversia nella quale un’impresa contestava un avviso relativo alla Tari sostenendo, tra l’altro, che nei locali dalla stessa posseduti si generavano rifiuti speciali, smaltiti a proprie cure e spese, con l’ausilio di una ditta specializzata e che il Comune non svolgeva il servizio di raccolta dei rifiuti speciali. In particolare, veniva sostenuto che l’onere di provare l’istituzione e l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti speciali (assimilati [1] all’epoca dei fatti) debba incombere sull’ente impositore e che in mancanza di questa prova il contribuente sarebbe stato esentato dalla Tari. La Corte ha ricordato che i commi 656 e 657 dell’articolo 1 della legge 147/2013 prevedono una diversa percentuale di riduzione della Tari per le ipotesi di mancato svolgimento, illegittima effettuazione o temporanea interruzione, da un lato, e di mancata effettuazione, dall’altro, del servizio di gestione dei rifiuti. Nel primo caso viene infatti prevista una riduzione del tributo minimo del 80%, mentre nel secondo caso la riduzione si attesta minimo al 60%. Queste fattispecie presuppongono a monte che il servizio di gestione dei rifiuti speciali (assimilati) sia stato istituito e attivato dall’ente locale, in quanto si tratta di eventi caratterizzati da una transitoria disfunzione, anomalia o interruzione ovvero da una limitazione territoriale dell’esercizio del servizio. Il legislatore, invero, non disciplina la diversa ipotesi della mancata istituzione o attivazione del servizio di gestione dei rifiuti speciali.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=DP70wGAoRak

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu