Stampa & Tributi del 04 giugno 2024

Entrate e Riscossione, prove di coworking allo sportello. Imu, «no» al rimborso per le aree rese inedificabili dall’annullamento del Prg. Incentivi Imu-Tari limitati ai maggiori incassi.

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Entrate e Riscossione, prove di coworking allo sportello.

Cristina Bartelli

A genzia delle entrate e agenzia delle entrate Riscossione arrivano gli spazi in coworking. Informazioni condivise per evitare di far andare avanti e dietro i contribuenti (specialmente i più anziani) che arrivano agli sportelli dell’Agenzia delle entrate convinti di essere in quelli di Riscossione. Al momento sono tre le Direzioni Regionali coinvolti, quattro uffici, con i corrispondenti sportelli ADER già ubicati nella stessa sede e una SAM ( i call center dell’Agenzia), in modo da capitalizzare l’esperienza consolidata di collaborazione a livello locale. Gli uffici individuati sono la DP III di Roma – Uffici territoriali di Albano Laziale e di Frosinone, la DP Genova – Ufficio territoriale di Chiavari e la DP Imperia – Ufficio territoriale di Imperia. L’ufficio pilota individuato, nell’ambito della consulenza telefonica, è la SAM di Torino.

Imu, «no» al rimborso per le aree rese inedificabili dall’annullamento del Prg.

Non spetta nessun rimborso dell’Imu versata sull’area divenuta successivamente inedificabile a seguito di annullamento del Prg, se non è espressamente previsto dal regolamento comunale, non potendo trovare applicazione il principio civilistico dell’indebito oggettivo. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 14697/2024, respingendo il ricorso di un contribuente il quale aveva impugnato un diniego di rimborso Imu a seguito dell’annullamento del Piano di Governo del Territorio, con sentenza del Tar confermata dal Consiglio di Stato

Incentivi Imu-Tari limitati ai maggiori incassi.

di Stefano Baldoni

La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 113 del 22/05/2024, ha fornito un importante chiarimento sulle modalità di quantificazione delle risorse che alimentano il fondo per l’incentivazione dell’attività di recupero dell’evasione dell’Imu e della Tari.

La Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto, invece, che non vi siano dubbi interpretativi in riferimento all’importo al quale commisurare la percentuale massima del 5%, dovendo considerare come unico parametro di riferimento il maggior incasso di competenza delle entrate derivanti dal recupero dell’evasione Imu e Tari accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza. Non va quindi dato alcun rilievo né agli accertamenti singolarmente considerati, né al computo delle riscossioni avvenute in conto residui per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente, incassate nell’esercizio corrente, sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi più remoti.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=6VYt7bqtObE

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu