stampa & tributi del 06 giugno 2024

Transazione fiscale promossa. Imu, lo stop al calcolo sui residui manda in testacoda gli incentivi anti-evasione.

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Transazione fiscale promossa

di Marcello Pollio

Si all’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione dei debiti (Ard), ai sensi dell’art. 57 del dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Ccii), anche quando l’unico creditore è rappresentato dal fisco (e/o dall’Inps) perché non è abusivo il ricorso allo strumento di risoluzione della crisi se la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria e la percentuale minima offerta (40%) è in linea all’art. 1 bis della L. 103/2023. Lo ha deciso il tribunale di Ancona (giudice relatore Mantovani) con la sentenza del 15 maggio scorso, notificata il 28 maggio, che rappresenta il primo precedente in materia. Il tribunale di Ancona, ora, sembra fare chiarezza stabilendo che la disposizione prevista dall’art. 1 bis L. 103/23, che fissa una soglia minima del 40% quando i creditori diversi da fisco e enti previdenziali sono meno di un quarto, deve essere interpretata in senso positivo ammettendo l’omologabilità di un Ard con il solo fisco quando quest’ultimo creditore (anche insieme all’Inps) superi la percentuale del 60% dei complessivi debiti dell’impresa e la proposta sia più conveniente dell’alternativa liquidatoria, senza dimenticare l’opportunità di tutelare l’azienda e il valore sociale dato dall’occupazione garantita dalla continuità aziendale.

Imu, lo stop al calcolo sui residui manda in testacoda gli incentivi anti-evasione

di Pasquale Mirto

Desta non poche perplessità la conclusione cui è arrivata la Corte dei conti, sezione regionale di controllo Lombardia, con la delibera n. 113/2024 (Nt+ Enti locali & Edilizia del 4 giugno) . Il tema è quello degli incentivi Imu/Tari, disciplinati dall’articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018. La normativa dispone che i Comuni possono prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, da accertamenti Imu e Tari nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, anche al trattamento accessorio del personale dipendente. Il problema riguarda le risorse che devono confluire nel fondo incentivante, ovvero «il maggior gettito accertato e riscosso». La norma, invero, non brilla per chiarezza, sicché deve essere colta la ratio e deve essere data un’interpretazione funzionale a tale ratio. Sul punto, Ifel, nella nota di approfondimento del 28 febbraio 2019, aveva ritenuto che per definire la portata del “maggiore gettito”, l’aggettivo dovesse riferirsi all’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di contrasto all’evasione. Per identificare il “maggior gettito”, dunque, non c’è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune. Ad avviso di Ifel, sarebbe del tutto illogico ritenere che l’alimentazione del Fondo incentivante possa avvenire con riferimento ai soli atti di recupero che sono, al tempo stesso, emessi ed incassati nel medesimo anno, sia perché una parte consistente degli atti viene notificata nell’ultima parte dell’anno, ed è quindi incassata naturalmente l’anno successivo, sia perché si escluderebbero gli importi oggetto di rateizzazione, come pure quelli riscossi coattivamente.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=lPwu-xvmOaE

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu