Stampa & Tributi del 22 gennaio 2024

Comuni, contraddittorio da limitare a questioni estimative e agevolazioni.Sull’interpello niente vincoli per gli enti.Aire, ok alla notifica perfezionata fuori tempo al vecchio indirizzoBeni in amministrazione straordinaria con l’ImuRaccomandata informativa docAppello tributario, atti filtratil concessionario ha l’onere di chiamataArchivio nazionale dei numeri civici: nasce la banca dati degli indirizzi d’Italia “certificati

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Comuni, contraddittorio da limitare a questioni estimative e agevolazioni

Dal 18 gennaio è entrata in vigore la riforma dello Statuto del contribuente (Dlgs 219/2023), destinata a cambiare le procedure degli uffici tributi comunali e dei concessionari. Tra le novità più rilevanti si segnala l’obbligo di instaurare con il contribuente un contraddittorio, prima di emettere l’atto impositivo. In concreto gli uffici dovranno inviare ai contribuenti uno schema dell’accertamento assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire controdeduzioni o per estrarre copia degli atti. L’accertamento non può essere adottato prima dei 60 giorni e l’eventuale decadenza in questo periodo fa slittare il termine di altri 120 giorni.

Ad oggi però il Dm non è stato adottato, per cui non è chiaro se gli enti locali devono comunque attivare il contraddittorio per tutti gli accertamenti emessi dal 18 gennaio. Intanto va evidenziato che le fattispecie escluse, a ben vedere, coprono gran parte degli accertamenti emessi dai Comuni, quasi tutti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, considerato che nel campo dei tributi locali le questioni estimative sono veramente poche, come pure le questioni riguardanti la spettanza di agevolazioni. Andrebbero quindi individuate, per i Comuni, due macro-tipologie di casi soggetti all’obbligo del contraddittorio: 1) questioni estimative (si pensi alle rettifiche del valore Imu delle aree edificabili oppure agli accertamenti Tari relativi alle aree di produzione di rifiutispeciali); 2) diniego di agevolazioni richieste (si pensi all’esonero dall’Imu per gli enti non commerciali). Per il resto è da escludere l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente che non ha versato il tributo o che lo ha versato parzialmente o in ritardo, oppure per le omesse e infedeli dichiarazioni a eccezione dei limitati casi prima indicati.

Sull’interpello niente vincoli per gli enti

. Il comma 3-bis prevede che «le amministrazioni statali» osservano le disposizioni su contraddittorio, tutela affidamento, ne bis in idem, proporzionalità e autotutela. Si precisa che le norme «valgono come principi» per gli enti locali, che adeguano gli ordinamenti. Il comma 3-ter precisa che gli enti locali «non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis». In questo quadro, le norme su contraddittorio, tutela affidamento, ne bis in idem, proporzionalità e autotutela sono principi generali che impongono ai Comuni un adeguamento dei regolamenti, prevedendo almeno le medesime garanzie, con possibilità di introdurne di maggiori, ma non di minori. Si potrebbe desumere che sia venuto meno l’obbligo dei Comuni di disciplinare l’interpello, non previsto tra le materie da recepire adeguando la normativa locale. Depongono in questo senso le modifiche introdotte all’articolo 11 della legge 212/2000. L’interpello è divenuto un procedimento subordinato al pagamento di un contributo che sarà fissato con Dm delle Finanze. Questo decreto non dovrebbe avere automatica applicazione ai tributi comunali, quindi gli enti potrebbero disporre tariffe diverse da quelle statali.

Aire, ok alla notifica perfezionata fuori tempo al vecchio indirizzo

In caso di variazione dell’indirizzo di residenza estera la notifica degli atti tributari destinati a contribuenti non residenti è legittima se eseguita presso il precedente indirizzo di residenza estera entro 60 giorni dal trasferimento, anche se la stessa si è poi perfezionata oltre questo lasso temporale. Inoltre, il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali, degli interessi riferiti alle obbligazioni tributarie e delle sanzioni fiscali è decennale. Sono questi i principi espressi nella sentenza n. 2132/25/2023 della Cgt Lombardia (presidente e relatore Colavolpe).

Beni in amministrazione straordinaria con l’Imu

A differenza del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, l’avvio di una procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi non costituisce circostanza ricompresa nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 10 del D.lgs. n. 504/1992 alle quali applicare le agevolazioni Imu per gli immobili di società sottoposte a procedura concorsuale. Lo ha chiarito la sezione seconda della CGT di I grado di Lodi nella sentenza n. 24/2023

Raccomandata informativa doc

N el caso in cui la copia dell’atto è consegnata dall’ufficiale giudiziario alla persona di famiglia non è necessario l’invio della raccomandata informativa al destinatario che lo avvisi di tale consegna, salvo si tratti di un atto di accertamento impositivo per il quale invece la raccomandata informativa è obbligatoria. E’ quanto affermato dalla Cassazione, sez. 3 civ., con l’ordinanza n. 246 del 4/1/2024 che ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze.

Appello tributario, atti filtrati

I n appello non possono essere prodotti nuovi documenti e non sono ammesse nuove prove, a meno che il giudice li ritenga indispensabili per la decisione della controversia o che sia stato impedito a una parte di produrli per una causa ad essa non imputabile. Lo prevede l’art. 1 del dlgs 220/2023, che ha riformato la disciplina del processo tributario, come previsto dalla legge delega fiscale (legge 111/2023).

Il concessionario ha l’onere di chiamata

N on compete al giudice tributario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore essendo tale onere rimesso al concessionario laddove quest’ultimo risulti il soggetto a cui venga indirizzato il ricorso ed intenda chiamare in causa il terzo ente impositore legittimato a contraddire ai motivi d’impugnazione. E’ quanto ha stabilito, accogliendo il ricorso di una contribuente, la CGT di I grado di Latina (Presidente relatore Costantino Ferrara) con sentenza n. 791/2023 dello scorso 19 settembre.

Impianto pubblicitario abusivo, il provvedimento di rimozione va impugnato davanti al giudice ordinario

Sussiste la cognizione del giudice ordinario sul provvedimento con cui il Comune, in base all’ articolo 23, comma 13-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), ordina la rimozione di un impianto pubblicitario situato in una zona sottoposta a vincolo ex articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Ciò alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 ( oggi, articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011) e degli articoli 211, comma 7, 204 bis, e 205 del codice della strada dai quali si evince che le controversie sulla legittimità di tale provvedimento sono attribuite alla cognizione del giudice ordinario. Lo ha stabilito il Tar Sicilia (sentenza n. 3439 del 2023) che ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso contro il provvedimento con il quale il Comune di Palermo aveva ordinato la rimozione di alcuni impianti pubblicitari sprovvisti dell’autorizzazione di cui all’articolo 49 del codice dei beni culturali e del paesaggio, con la consequenziale applicazione dell’ articolo 162 dello stesso codice, che recita: «Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni».

Archivio nazionale dei numeri civici: nasce la banca dati degli indirizzi d’Italia “certificati

L’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu) è la nuova banca dati interattiva con le strade e i numeri civici che appartengono al territorio dei Comuni italiani ed è nata dalla collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica, in accordo con l’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci). Il nuovo servizio offre la possibilità di verificare gli indirizzi e di visualizzarne il posizionamento su una mappa con dati che sono forniti, aggiornati e certificati dai Comuni. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate e i Comuni collaborano per un costante allineamento degli indirizzi delle unità immobiliari urbane nel sistema informativo catastale. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa riguardante l’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu).

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=TCcjAUdm-dA

Il podcast

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