Stampa & Tributi del 19 gennaio 2024

Contraddittorio preventivo in attesa del decreto con la lista degli atti esclusi. Nuova procedura cautelare tributaria, più ampia la tutela del contribuente. Gli enti non commerciali non devono versare l’Imu, la norma assume validità anche per situazioni pregresse. Tari con i fabbisogni.

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Contraddittorio preventivo in attesa del decreto con la lista degli atti esclusi

Entra in vigore il 18 gennaio il nuovo Statuto dei diritti del contribuente, dopo le modifiche del Dlgs 219/2023, ma per contraddittorio e interpello occorre attendere i provvedimenti cui è demandata l’operatività degli istituti. Con riferimento al contraddittorio preventivo, si ricorda che lo stesso non si applica agli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati che saranno individuati in un apposito decreto del Mef. Fino all’emanazione di tale provvedimento, deve ritenersi che le nuove regole non trovino applicazione. Va inoltre segnalato l’intreccio con il decreto attuativo dell’accertamento che, nella prima bozza, prevedeva l’improprio inserimento dell’istituto all’interno della nuova disciplina dell’accertamento con adesione. Se tale impostazione dovesse essere confermata, i tempi di pubblicazione di quest’ultimo provvedimento potrebbero concorrere a determinare il differimento di efficacia delle nuove regole. L’altra novità non ancora operativa riguarda l’interpello. In questo caso le modifiche sono ancora più impattanti. In primo luogo, viene introdotta una selezione all’accesso per tutte le persone fisiche e per le società di persone in contabilità semplificata. Questi soggetti saranno obbligati a consultare un’apposita banca dati per verificare se il caso da sottoporre ha già trovato soluzione in documenti di prassi precedenti. Solo in caso di esito negativo della verifica sarà consentita la proposizione dell’istanza.

Nuova procedura cautelare tributaria, più ampia la tutela del contribuente

L’articolo 1, comma 1, lettera s), Dlgs 220/2023, ha apportato rilevanti modifiche all’articolo 47 del Dlgs 546/1992, relativo alla sospensione dell’atto impugnato, prevedendo al comma 4 che, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla loro comunicazione da parte della segreteria, le ordinanze cautelari collegiali siano impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, mentre quelle rese dal giudice monocratico siano impugnabili innanzi alla medesima Corte di Giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale. Ai fini di un’idonea tutela cautelare è fondamentale che la richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato sia corredata da una sufficiente dimostrazione della sussistenza del fumus boni iuris, ossia delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto funzionali ad un esito positivo dell’impugnativa. Ed invero, sebbene il requisito del fumus boni iuris non sia espressamente richiesto dall’articolo 47 del Dlgs 546/1992, si ritiene possibile dedurre il richiamo – seppur in modo indiretto – a tale requisito nel successivo comma 3, ove si fa riferimento alla «previa delibazione del merito»

Gli enti non commerciali non devono versare l’Imu, la norma assume validità anche per situazioni pregresse

La prima precisazione attiene alla nozione di “possesso”, per cui si considerano tali (e quindi sono esenti) anche gli immobili degli enti non commerciali che siano stati concessi in comodato ad altro ente non commerciale che risulti funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, con l’ulteriore condizione che il comodatario svolga nell’immobile oggetto di comodato esclusivamente le attività (sopra menzionate) dell’art. 7 co. 1 lett. i del d.lgs. n. 504/1992, con modalità non commerciali. Vi è quindi un potenziale ampliamento del perimetro di esenzione, andando a ricomprendere anche gli immobili non utilizzati direttamente dagli enti commerciali proprietari dello stesso. Si ritiene comunque segnalare che, ad una prima lettura della disposizione, non paiono univocamente individuabili le nozioni di collegamento “funzionale” o “strutturale” tra ente comodante (proprietario degli immobili) ed ente comodatario (svolgente attività ammessa con modalità non commerciale).

Tari con i fabbisogni

I comuni devono determinare le tariffe della Tari tenendo conto anche dei fabbisogni standard, sulla base delle nuove linee guida interpretative diffuse dal Mef. Per gli enti un supporto importate arriva dall’Ifel, che ha messo a disposizione un cruscotto di simulazione. L’art. 1, comma 653, della legge n.147/2013 prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=FdedTLBTOBc

Il podcast

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