Stampa & Tributi del 23 gennaio 2024

Autonomia, fondi Lep per tutti. L’Economia ribadisce: niente reclamo per le liti dal 4 gennaio. Reclamo mediazione ok ai ricorsi fino al 3 gennaio. Al debutto la sentenza in forma semplificata per un giudizio accelerato. Si è debitori anche senza avviso. Addizionale comunale a tre vie per il 2024.

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Autonomia, fondi Lep per tutti.

di Francesco Cerisano

Niente autonomia differenziata senza le risorse necessarie a garantire i Livelli essenziali delle prestazioni. Non solo nelle regioni che hanno chiesto allo Stato il trasferimento di nuove funzioni, ma anche in tutte le altre. In caso di extracosti a carico delle finanze pubbliche, non si potrà procedere al trasferimento di funzioni alle regioni senza aver stanziato le risorse per garantire i Lep sull’intero territorio nazionale in modo da scongiurare disparità di trattamento tra territori. E ciò costituirà una sorta di pre-condizione per far partire l’autonomia differenziata. Il ddl Calderoli taglierà oggi il traguardo dell’approvazione in prima lettura da parte dell’aula del Senato con questa clausola “salva-unità nazionale”

L’Economia ribadisce: niente reclamo per le liti dal 4 gennaio.

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

I ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 non sono più soggetti all’obbligo di mediazione, mentre per quelli notificati in prima di tale data continua ad applicarsi la pregressa procedura. È quanto precisato da un comunicato del ministero dell’Economia. Il dubbio nasceva essenzialmente dalla tipologia di istituto. Il reclamo, infatti, prevedeva che per tutte le impugnazioni avverso atti impositivi di valore non superiore a 50mila euro (considerando solo le imposte) prima della costituzione in giudizio occorreva attendere 90 giorni. Tale arco temporale era necessario per il tentavo di mediazione.

Reclamo mediazione ok ai ricorsi fino al 3 gennaio.

di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi

La procedura di reclamomediazione sopravvive per i ricorsi notificati agli enti impositori e agli istituti della riscossione entro il 3 gennaio scorso. Questo il contenuto del comunicato-stampa del mef di ieri, che aiuta a fare chiarezza sull’effettiva data di decorrenza di abrogazione di tale istituto a opera dell’art. 2 co. 3 lett. a) del decreto di riforma del contenzioso tributario (d.gls. n. 220/2023).Il decreto di riforma del contenzioso tributario, ha previsto all’art. 2 co. 3 lett. a), l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione di cui all’art. 17- bis del d.lgs. n. 546/1992.

l debutto la sentenza in forma semplificata per un giudizio accelerato.

di Antonella Villani

Con l’intento di accelerare i giudizi, il Dlgs 220/2023 ha previsto la possibilità, in sede di decisione della domanda cautelare e solo a condizione che sia ravvisabile la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, di adottare una sentenza “snella”, resa in forma semplificata la cui motivazione può limitarsi ad un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero ad un precedente conforme.

Si è debitori anche senza avviso.

di Andrea Bongi

Niente più nullità per l’iscrizione a ruolo di tributi risultanti dalle dichiarazioni non preceduta dall’avviso bonario. Per effetto della modifica all’articolo 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente) ad opera del Dlgs n. 219/2023, d’ora in poi, i provvedimenti emessi in violazione della suddetta disposizione statutaria non saranno più nulli ma soltanto, annullabili. Tenuto conto della notevole minor tutela nei confronti dei contribuenti assicurata dal regime della annullabilità degli atti tributari piuttosto che da quello della loro nullità, la modifica in oggetto rappresenta, senza ombra di dubbio, un incomprensibile, quanto inspiegabile, arretramento a totale sfavore dei contribuenti.

Addizionale comunale a tre vie per il 2024.

di Stefano Baldoni

Il recente decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, ha approvato il primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, in attuazione della legge delega fiscale (n. 111 del 2023). Senza dubbio uno degli interventi principali è la revisione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef, da utilizzare per il calcolo dell’imposta lorda. Per il solo anno 2024, gli scaglioni di reddito sono stati ridotti a 3, al posto dei 4 vigenti nel 2023, con accorpamento del primo scaglione di reddito, con il secondo, adottando per il nuovo primo scaglione l’aliquota del 23%. La modifica degli scaglioni IRPEF nazionali costringe i comuni, che hanno previsto aliquote differenziate nel 2023, ad adattare la differenziazione a quella nuova prevista per il 2024. Tuttavia, come vedremo, il Dlgs 216/2023 ha lasciato ai comuni diverse possibilità di scelta. In primo luogo, ha stabilito un termine derogatorio, fissato nel 15 aprile prossimo, per consentire agli stessi di adottare la deliberazione consiliare di variazione delle aliquote e degli scaglioni dell’addizionale comunale IRPEF, in luogo del termine ordinario di legge, coincidente con quello per l’approvazione del bilancio di previsione (articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 – articolo 1, comma 169, legge 196/2006). Termine, quest’ultimo, differito al 15 marzo 2024 dal Dm 22 dicembre 2023. Contestualmente il decreto ha previsto che la deliberazione della addizionale comunale Irpef non deve essere, per il 2024, un allegato obbligatorio al bilancio, consentendo quindi di adottarla separatamente dallo stesso.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=5MK87TB03Tg

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu