Stampa&tributi del 30 agosto 2023

Tregua fiscale, si entra nel vivo. Liti tributarie tardive, via libera delle Entrate alla definizione. Sanzioni con percentuali fisse.

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Tregua fiscale, si entra nel vivo

Ravvedimento speciale, irregolarità formali, rottamazione e definizione liti: finita l’estate la tregua fiscale entra nel vivo. A partire dal 30 settembre fino al prossimo 30 novembre inizierà un autunno di fuoco fatto di un serrato scadenzario per formalizzare e gestire alcune delle principali disposizioni della tregua fiscale. Le scadenze del 30 settembre. Entro il prossimo 30 settembre si chiuderanno i giochi del ravvedimento operoso speciale, disposizione che consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti (se regolarmente presentante) corrispondendo le sanzioni ridotte ad 1/18. Per utilizzare tale strumento entro la fine di settembre va rimossa l’omissione o l’irregolarità trasmettendo la dichiarazione integrativa e va versato il dovuto (in unica soluzione o la prima delle 8 rate previste). Sempre al 30/9 triplo appuntamento invece per chi è in lite con il fisco. Entro tale data infatti va presentata mediante trasmissione telematica la domanda per aderire alla definizione delle liti pendenti eseguendo al contempo il pagamento prima o unica rata;

Liti tributarie tardive, via libera delle Entrate alla definizione

Si avvicina la data entro la quale aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie di cui alla legge di Bilancio 2023 (in scadenza il prossimo 30 settembre, salvo eventuali proroghe), e comprensibilmente sorgono dubbi e casi particolari nella prassi. Uno di questi è stato di recente risolto dall’agenzia delle Entrate. Nell’ambito della definizione delle controversie in cui è parte una Agenzia fiscale (Entrate o Dogane) ci si domanda se rientrino in essa anche i ricorsi proposti tardivamente: si tratta di quei contenziosi per i quali il ricorso è stato notificato oltre i termini di impugnazione (60 giorni dalla ricezione dell’atto, prorogati di altri 90 in caso di accertamento con adesione).

Sanzioni con percentuali fisse

L’ art. 20 della legge delega per la riforma fiscale ha confermato l’onere per il Governo di procedere a una concreta revisione del sistema sanzionatorio tributario italiano. Come noto, l’aspetto sanzionatorio da sempre costituisce un tema controverso e ampiamente discusso nell’ambito del nostro sistema fiscale. Sono diversi, infatti, gli aspetti sui quali gli operatori del settore si sono trovati a discutere (giudizialmente e non) con l’Amministrazione finanziaria. Basti pensare, ad esempio, alla discrezionalità di cui gode l’Agenzia nella determinare la sanzione da irrogare sulla base di una fascia percentuale in diversi casi molto ampia; oppure, alla fumosità del trattamento sanzionatorio oggi accordato alle ipotesi di indebita compensazione di crediti tributari (e alla conseguente scelta, da parte dell’Ufficio, di optare per la misura più favorevole agli interessi erariali); ovvero, ancora, ai moltissimi casi nei quali l’irrogazione delle montante sanzioni e interessi determina la duplicazione dell’importo effettivamente dovuto dal contribuente a titolo di imposta

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=cMythUGOnYk

Il podcast

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