Stampa&tributi del 01 agosto 2023

Tregua fiscale, versamento della prima rata mette al riparo. Ultime chance per ravvedere l’omessa dichiarazione dei tributi comunali. Tari, quota fissa da pagare anche sulla superficie dei depositi. Canone unico, le tariffe si approvano in giunta e quelle massime sono determinate dall’invarianza di gettito.

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Tregua fiscale, versamento della prima rata mette al riparo

Sono sorti dubbi in merito alla corretta predisposizione dei piani di ammortamento dei pagamenti rateali ed all’esatta quantificazione della prima (fondamentale) rata da versare entro il 30 settembre 2023. È necessario, quindi, prestare molta attenzione poiché, in caso di rilevanti errori, l’amministrazione finanziaria. potrebbe eccepire il diniego al perfezionamento della procedura. La legge prevede una prima forma di pagamento rateale quinquennale (per gli importi superiori a 1000 euro) da effettuare con 20 rate trimestrali. Il contribuente, tutt’al più, potrebbe versare la prima rata (immune da interessi e necessaria per il perfezionamento della definizione) per poi provare a chiedere informazioni all’Ufficio.

Ultime chance per ravvedere l’omessa dichiarazione dei tributi comunali

Sebbene sia scaduto al 30 giugno il termine per la presentazione della dichiarazione per i tributi comunali, i contribuenti che non hanno provveduto sono ancora in tempo per ravvedere la propria posizione trasmettendo tale documento ed effettuando contestualmente il versamento delle somme dovute maggiorate da una specifica sanzione. Entro la data citata, i contribuenti interessati, secondo le varie casistiche previste dalle singole leggi di imposta, avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni Imu (ordinaria e degli enti non commerciali) riferite alle annualità 2021 e 2022, quella dell’imposta di soggiorno 2022 e, in alcuni Comuni, anche la dichiarazione Tari riferita allo scorso anno

Tari, quota fissa da pagare anche sulla superficie dei depositi

È soggetta alla quota fissa della Tari la superficie dei depositi funzionalmente collegati all’attività di produzione dei rifiuti speciali, alla pari di ciò che accade per la generalità delle aree di formazione dei rifiuti speciali. Con l’ordinanza 23137/2023, depositata ieri, la Cassazione si pone in linea di continuità con gli ultimi precedenti in termini (ordinanza 5578/2023), confermando un principio di diritto tanto pregiudizievole per le imprese quanto infondato.

Canone unico, le tariffe si approvano in giunta e quelle massime sono determinate dall’invarianza di gettito

Merita adesione la sentenza n. 1850/2023 del Tar Milano che affronta alcuni nodi applicativi del nuovo canone unico patrimoniale (Cup). Il primo problema affrontato attiene all’organo competente a deliberare le tariffe, che viene individuato nella giunta comunale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso. Altro problema di rilievo è il dubbio di legittimità costituzionale del prelievo nella parte in cui non individua delle tariffe massime, lasciando la loro determinazione all’autonomia comunale, in deroga all’articolo 23 della Costituzione. Anche questo dubbio è fugato attentamente. Si osserva che la norma prevede una riserva relativa e quindi la materia interessata dalla disposizione costituzionale non deve essere integralmente disciplinata da una legge o da un con atto normativo avente forza di legge (come accadrebbe in presenza di una riserva assoluta), ma richiede solo la disciplina dei principi fondamentale (quali il presupposto applicativo della prestazione patrimoniale imposta, il soggetto che della stessa è gravato, i criteri generali necessari alla quantificazione del dovuto

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Il video

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Il podcast

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