Stampa & Tributi del 16 maggio 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Cumulo giuridico, al giudice tributario il calcolo della sanzione.  Il ravvedimento riguarda tutti. La stretta sul 110% resta retroattiva. Sugar tax a luglio 2025. Ai comuni attività di controllo sui lavori eseguiti male. La produzione di rifiuti speciali non esenta dal pagamento della quota fissa della Tari.

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Cumulo giuridico, al giudice tributario il calcolo della sanzione

Spetta al giudice tributario, investito di dirimere la controversia in ordine alle sanzioni correlate a plurime violazioni tributarie interessate dal principio della progressione o continuazione, provvedere al calcolo della sanzione risultante dal cumulo giuridico. E a tale onere è soggetto anche il giudice chiamato in causa a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento con la quale è stato dato seguito alla richiesta delle sanzioni amministrative dovute in base alla precedente pronuncia. Con questo principio di diritto la Cassazione con l’ordinanza 12722/2024 del 9 maggio ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria.

Il ravvedimento riguarda tutti

di Giuliano Mandolesi

Riapertura del ravvedimento speciale per gli anni d’imposta 2021 e precedenti ad ampio raggio: l’istituto è utilizzabile sia da chi non ha perfezionato in precedenza la procedura, sia per integrare la regolarizzazione di omissioni diverse da quelle già sanate ed anche per coloro che sono decaduti dal beneficio della precedente dilazione (ma per regolarizzare violazioni diverse). Per l’anno d’imposta 2022 porte chiuse ai rimborsi: chi ha già regolarizzato omissioni con il ravvedimento ordinario (invece dei quello speciale) non può richiedere indietro quanto già versato fino al 29 febbraio 2024.

La stretta sul 110% resta retroattiva. Sugar tax a luglio 2025

di Giuseppe Latour e Gianni Trovati

Con questo argine il Mef conta di sostenere le casse dell’Erario, perché si riduce l’entità complessiva delle compensazioni (in misura non quantificata dalla relazione tecnica per ragioni di prudenza) e si limita l’esigenza di sostenere con fondi pubblici il bilancio previdenziale. Via libera anche alla nuova regola che coinvolge i Comuni nei controlli contro le frodi e le irregolarità sui lavori agevolati. Agli enti locali che si impegneranno nel lavoro gomito a gomito con agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per stanare chi ha ottenuto le agevolazioni senza averne diritto spetterà il 50% di quanto recuperato a titolo definitivo.

Ai comuni attività di controllo sui lavori eseguiti male

E’ introdotto per gli enti comunali un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all’Agenzia delle entrate dell’eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di con la disciplina di Superbonus e Sismabonus. Ai comuni si riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo. L’obbligo di segnalazione qualificata scatta qualora vengano constatati interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti.

La produzione di rifiuti speciali non esenta dal pagamento della quota fissa della Tari

di Paola Rossi

La quota fissa della Tari va riscossa dai Comuni anche per immobili o aree scoperte in cui vengano prodotti solo rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili a quelli urbani. A nulla rilevando che per tali rifiuti “non urbani” chi li produce di fatto sopporti già un costo economico per doverne affidare la gestione a imprese private. Infatti, l’esenzione esiste proprio in ragione del fatto che non è il Comune a occuparsi di raccolta e smaltimento di tale genere di rifiuti, ma direttamente i privati o acquistando i servizi da terzi a ciò autorizzati. Secondo il principio dettato dalla sezione tributaria della Cassazione civile – con l’ordinanza n. 13455/2024 – va considerato che anche sulle superfici con destinazioni da cui non scaturiscono di regola rifiuti urbani, come avviene in quelle domestiche, bisogna sempre tener conto delle attività umane – che si sovrappongono a quelle prettamente produttive – atte in sé a produrre rifiuti non speciali. Ciò fa sì che la parte fissa della tassa comunale vada sempre riscossa dai Comuni.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=09gM0_5Hodg

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu