Stampa & Tributi del 10 giugno 2024

Firma a stampa, via libera light Casa, l’Imu punta a 11 miliardi: test superbonus sull’acconto C’è l’esenzione Imu sugli alloggi sociali Cassazione in fuorigioco sulla quota fissa della Tari Imu, fa fede il termine di ultimazione lavori Calcolo della rendita, la vetustà incide Tarsu-Tari, legittimo il regolamento comunale che tassa il parcheggio scoperto come garage Viadotti autostradali soggetti al pagamento della Tosap, la Cassazione conferma

#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

**

Firma a stampa, via libera light

N on comporta la nullità degli atti tributari emanati dagli enti locali la mancata indicazione del provvedimento dirigenziale che autorizza la sottoscrizione con la firma a stampa, anziché con la firma autografa. La legge impone l’obbligo di indicare il nominativo del funzionario responsabile in un atto adottato dal dirigente, ma l’omissione nella pretesa tributaria non ne inficia la validità. Lo ha chiarito la Corte di cassazione civile, sezione tributaria, con l’ordinanza 13922 del 20 maggio 2024, secondo cui è ammessa la firma a stampa negli atti di accertamento sui tributi locali senza che ci sia necessariamente indicazione, nello stesso atto, della fonte dei dati e del nominativo del funzionario responsabile.

Casa, l’Imu punta a 11 miliardi: test superbonus sull’acconto

Il tax day della casa punta all’obiettivo di 11 miliardi di euro. L’appuntamento con l’acconto Imu di lunedì 17 giugno chiama alla cassa i proprietari di circa 25,3 milioni di seconde case, negozi, uffici e immobili produttivi, cui si aggiungono 7 milioni di fabbricati di società ed enti non commerciali. I contribuenti potranno fare riferimento alle delibere comunali adottate per il 2023, ma in qualche caso dovranno tenere conto delle rendite catastali aumentate dopo i lavori agevolati dal superbonus. L’anno scorso i Comuni hanno incassato grazie all’Imu poco più di 18 miliardi (+0,9% annuo). Stimando la quota statale, il gettito 2023 supera i 22 miliardi. Di fatto, se si esclude l’esenzione della prima casa nel 2016, il conto dell’Imu cresce sempre. E tutto lascia pensare che sarà così anche quest’anno. Le forze che modellano il tributo sono due: le aliquote (che ormai incidono poco) e le rendite catastali (che possono pesare di più).

C’è l’esenzione Imu sugli alloggi sociali

A gli immobili che siano oggettivamente configurabili come alloggi sociali di cui all’art. 13 del dl n. 201/2011, applicabile ratione temporis, spetta l’esenzione dall’Imu per effetto del perseguimento dell’interesse pubblico volto alla tutela abitativa. Lo ha specificato la Corte di cassazione civile, sezione V, nella ordinanza n. 14511/2024, depositata lo scorso 23 maggio.

Cassazione in fuorigioco sulla quota fissa della Tari

Le superfici produttive di rifiuti speciali non sono totalmente esenti dalla Tari ma devono pagare la quota fissa, essendo questa destinata a finanziare i costi generali del servizio nell’interesse dell’intera collettività. Nell’ordinanza 13455/2024 (Nt+ Enti locali & Edilizia del 28 maggio) la Cassazione conferma il proprio recente orientamento giurisprudenziale ( 8089/2020, 7187/2021, 8222/2022, 4564/2023, 31677/2023 e 2937/2024). Questa volta però, nell’affermare il principio di diritto, la Cassazione è andata oltre, bocciando la tesi secondo cui l’orientamento di legittimità non sarebbe aderente al dettato normativo.

Imu, fa fede il termine di ultimazione lavori

L’ operatività della struttura alberghiera per la quale venga comprovato anche il termine di fine lavori, ben precedente alla data della Docfa presentata dal contribuente, consente l’applicazione dell’Imu secondo il valore del bene attribuibile dalla data di ultimazione lavori e non quello successivo relativo alla dichiarazione di parte. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 1165/2024, depositata lo scorso 15 marzo.

Calcolo della rendita, la vetustà incide

D eve ritenersi legittimo l’avviso di accertamento emesso in rettifica della rendita di un immobile per il quale l’ufficio accertatore, al fine del calcolo, abbia dapprima assunto come base il prezzo tratto dalla Camera di commercio su cui poi applicare un deprezzamento a fronte della sua vetustà. È il canone spiegato dalla Cgt di I grado di Cremona nella sentenza n. 3/2024, depositata lo scorso 8 gennaio.

Tarsu-Tari, legittimo il regolamento comunale che tassa il parcheggio scoperto come garage

La scelta di equiparare come tariffa sui rifiuti l’area di parcheggio scoperta a quella del garage è una scelta discrezionale, ma legittima, del regolamento dell’ente locale; la Cassazione, con la sentenza n. 14404/2024, ha respinto il ricorso di una società che contestava l’avviso emesso nei sui confronti, dalla concessionaria del servizio.

Viadotti autostradali soggetti al pagamento della Tosap, la Cassazione conferma

La Tosap si applica anche in caso di utilizzo di strade comunali per la realizzazione e gestione della rete autostradale da parte del concessionario, in quanto il Dlgs 507/1993 ha come presupposto impositivo qualsiasi occupazione di aree riconducibili al demanio comunale e ricomprende anche quelle che trovano fondamento nella legge, non spettando alla società autostradale l’esenzione prevista dall’articolo 49 del Dlgs 507/1993. È il principio di diritto affermato dalla Cassazione con sette ordinanze pubblicate il 30 maggio (nn. 15201, 15204, 15162, 15167, 15171, 15173 e 15186), confermando ancora una volta che i cavalcavia autostradali sono soggetti al pagamento della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap). Conclusione che a novembre 2023 era stata posta in discussione dal Consiglio di Stato, il quale aveva affermato che i viadotti autostradali non richiedono alcuna autorizzazione da parte degli enti territoriali né sono soggetti al pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (sentenza n. 10018/2023 su Nt+ Enti locali & edilizia del 13 marzo).

**

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=lY89518nicg

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu