Stampa & Tributi del 06 novembre 2023

Tributi, agli accertamenti non serve il contraddittorio.Il contraddittorio? È inevitabile.Attività di autotutela potenziata.Atti, l’invalidità è schematizzata.Regole a sé stanti per i vizi delle notifiche.Cartella ko se mancano gli atti presupposti.Immobili merce, anche con la nuova Imu la dichiarazione è a pena di decadenza #dirittotributario #imu #tari #canone unico #accertamento #riscossione #stampaetributi.

**

Tributi, agli accertamenti non serve il contraddittorio

L’attività di accertamento dei tributi locali dovrà essere preceduta da un contraddittorio con il contribuente, che avrà 60 giorni di tempo per controbattere e addurre le proprie ragioni chiedendo eventualmente all’ufficio copia degli atti del fascicolo. Si tratta di una delle principali novità previste dallo schema di decreto legislativo che modifica lo statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 ottobre scorso. Il decreto, attuativo della delega per la riforma fiscale (legge 111/2023), interviene su diversi temi (autotutela, interpello, motivazione, regime di invalidità degli atti impositivi, notifiche, eccetera) ed è destinato a modificare sensibilmente le procedure degli uffici tributi comunali e dei loro concessionari. La novità più impattante è costituita dall’introduzione del principio del contraddittorio, che impone agli enti impositori di inviare ai contribuenti uno schema dell’accertamento assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali controdeduzioni o per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’accertamento non può essere adottato prima dei 60 giorni (90 giorni in caso di proroga) e l’eventuale termine di decadenza in scadenza in tale periodo fa slittare tale termine di altri 120 giorni. Tuttavia il decreto attuativo non delinea con precisione l’ambito applicativo del contraddittorio, ma rinvia a un decreto ministeriale l’individuazione dei casi esclusi, rientranti nei concetti di «atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni». Si tratterà quindi di capire come verranno tradotti questi concetti, considerato peraltro che nel campo dei tributi locali le questioni estimative sono veramente pochissime (aree edificabili, superfici produttive di rifiuti speciali).

Il contraddittorio? È inevitabile

O bbligo di contraddittorio, che va replicato nel caso in cui la richiesta non sia andata a buon fine. Il contraddittorio endoprocedimentale per le verifiche a tavolino, nonché per ogni imposta e fattispecie, è infatti sempre obbligatorio, tranne che per la liquidazione automatica e gli accertamenti automatizzati. Sono le conclusioni a cui si arriva dalla lettura della sentenza n. 954/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina

Attività di autotutela potenziata

R afforzata l’attività di autotutela, con maggiori garanzie per i contribuenti. Il Fisco, infatti, è tenuto ad annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi, anche se l’interessato non presenta alcuna istanza. I provvedimenti tributari devono essere annullati se è palese la loro illegittimità, nei casi di errore di persona, di calcolo o in presenza di un errore facilmente riconoscibile. L’obbligo non sussiste se è stata emanata una sentenza passata in giudicato, relativamente ai motivi sui cui il giudice si è pronunciato, o la pretesa fiscale è divenuta definitiva, ma solo se sono decorsi tre mesi dal momento in cui l’atto non sia più impugnabile. Il provvedimento di riesame può sempre essere emesso, anche in pendenza di giudizio, se l’illegittimità o l’infondatezza sia manifesta. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente.

Atti, l’invalidità è schematizzata

L a delega fiscale introduce una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi. Lo schema di decreto attuativo in materia di revisione dello Statuto dei diritti dei contribuenti prevede, infatti, attraverso l’inserimento di nuovi articoli ad hoc, le specifiche cause di invalidità degli atti emessi dal Fisco. In tale nuovo articolato vengono disciplinate le ipotesi di annullabilità, nullità, irregolarità e vizi degli atti emessi dall’amministrazione finanziaria, siano essi impositivi o della riscossione. Le suddette disposizioni normative vanno ad attuare quanto espressamente previsto nell’articolo 4, comma 1, lettera g) della legge n. 111/2023 ovvero “prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e della riscossione”. Si tratta di disposizioni estremamente importanti che, una volta pubblicate in Gazzetta Ufficiale, modificheranno radicalmente il rapporto fra il fisco e i contribuenti in relazione alle notifiche degli atti.

Valida la notifica in qualsiasi formato

È pienamente valida la notifica di una cartella di pagamento che pervenga al contribuente via Pec in estensione pdf, anziché con firma in p7m, poiché le stesse sono entrambe ammesse e da ritenersi equivalenti. Lo specificano le motivazioni della sentenza n. 998/2023 della Cgt di II grado del Lazio depositata lo scorso 24 febbraio.

Regole a sé stanti per i vizi delle notifiche

D isciplina ad hoc anche per i vizi delle notifiche fiscali. Il nuovo articolo 7-sexies dello Statuto dei diritti del contribuente disciplinerà infatti le specifiche cause di invalidità delle notifiche degli atti impositivi o della riscossione. In primo luogo, la disciplina in commento definisce il regime di inesistenza. Ossia la notifica è inesistente quando la stessa risulti priva dei suoi elementi essenziali o sia stata effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti o estinti oppure totalmente privi di collegamento con il destinatario dell’atto impositivo o della riscossione. Fuori dai casi di inesistenza, la nuova disposizione normativa prevede che la notifica eseguita in violazione di norme di legge sia nulla. La nullità delle notifiche degli atti impositivi o della riscossione può essere sanata se la notifica stessa raggiunge comunque il suo scopo (ovvero il suo reale destinatario) a condizione che l’impugnazione venga proposta entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento. Il terzo comma del nuovo articolo 7-sexies dispone inoltre che l’invalidità della notifica di un atto impositivo o della riscossione che deve essere portato a conoscenza del contribuente (atto recettizio) ne comporta la sua inefficacia. Tale atto non potrà dunque espletare i suoi effetti giuridici senza che venga prima sanato il vizio della notifica.

Notifiche, a ciascuno il proprio termine

L’ assoggettamento del potere d’accertamento su tributi locali a un termine di decadenza scongiura il superamento di esso laddove il comune notificante ponga in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto, a prescindere che sia poi successiva a quel termine la conoscenza dello stesso da parte del contribuente notificatario. È il canone ribadito nella sentenza n. 2034/2023 della Cgt di II grado del Lazio, depositata lo scorso 7 aprile.

Cartella ko se mancano gli atti presupposti

È affetta da nullità la cartella di pagamento, primo atto conosciuto dal contribuente, con la quale si rappresenti di una pretesa oggetto di una precedente comunicazione di irregolarità non notificata. Lo precisa la Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 2721/2023, depositata lo scorso 20 luglio.

Immobili merce, anche con la nuova Imu la dichiarazione è a pena di decadenza

La nuova Imu non ha eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, al fine di ottenere l’esonero dall’imposta. Questo è l’importante principio enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 28806/2023. Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 gli immobili merce – ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione – son esenti da Imu (articolo 1, comma 751, della legge 160/2019).

I contributi consortili sono condizionati

I contributi consortili pretesi dal Consorzio di Bonifica debbono essere legati a un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere dello stesso, apportante un miglioramento del fondo e non può essere preteso per la sola inclusione del bene nel comprensorio di competenza dell’ente. Questo il chiaro principio che si legge nelle motivazioni della sentenza n. 1818/2023 della Cgt di II grado del Lazio, depositata lo scorso 28 marzo.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=cof5bSCLkhw

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu