Stampa & tributi del 03 novembre 2023

Intelligenza artificiale nei poteri dell’ufficio.Rottamazione-quater, ultima chiamata per il versamento della prima o unica rata. Tasse locali con contraddittorio. Ad ogni circolare i suoi compiti. Imu, le cave sono aree edificabili. Tosap e Cosap, legittima la diversa sanzione in caso di mancato pagamento.

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Intelligenza artificiale nei poteri dell’ufficio

Le analisi del rischio fiscale tra i nuovi poteri degli uffici. Si tratta di processi informatici che sfruttando le nuove tecnologie e la mole dei dati e delle informazioni a disposizione dell’amministrazione finanziaria, consentiranno di massimizzare l’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, delle frodi fiscali e all’abuso del diritto, nonché per stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti ed effettuare controlli preventivi. L’inserimento di tali attività fra i poteri degli uffici in materia di imposte dirette e Iva, rispettivamente negli articoli 31 del DPR 600/1973 e 51 del DPR 633/72, è espressamente prevista nello schema di decreto attuativo della delega fiscale in materia di accertamento.

Rottamazione-quater, ultima chiamata per il versamento della prima o unica rata

Lunedì 6 novembre scade il termine per effettuare il versamento, con la tolleranza prevista dalla legge, della prima o dell’unica rata per avvalersi della rottamazione quater. Si tratta della possibilità di estinguere in via agevolata, ai sensi dell’articolo 1, comma 231 della legge 197/2022, i debiti risultanti dai carichi affidati all’agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere interessi, sanzioni e aggio di riscossione.

Tasse locali con contraddittorio

Contraddittorio preventivo anche per gli atti impositivi emanati dagli enti locali. Le pretese tributarie degli enti territoriali, comunque denominate, devono essere precedute, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Sono esclusi solo gli atti che non hanno contenuto provvedimentale. Questo adempimento non deve essere osservato qualora sussista un fondato pericolo per la riscossione, che deve essere motivato. Per consentire il contraddittorio l’ente locale deve comunicare al contribuente il provvedimento, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per presentare eventuali controdeduzioni o per accedere e estrarre copia degli atti. L’accertamento fiscale non può esser adottato prima della scadenza del suddetto termine o di quello prorogato dall’amministrazione per particolari esigenze. Nel caso in cui tra la scadenza del termine per il contraddittorio e il termine di decadenza per l’accertamento decorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per il contraddittorio. Lo prevede lo schema di decreto legislativo di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente

Ad ogni circolare i suoi compiti

Nuova linfa per le circolari dell’Agenzia delle entrate. Dopo la diffusione dello schema di decreto legislativo che modifica lo statuto del contribuente, qualche dubbio è emerso sull’interpretazione dell’art. 10-septies che identifica le diverse tipologie di circolari che l’amministrazione finanziaria può adottare. Le categorie di circolari sarebbero quattro e a ciascuna di esse sembrano affidati compiti diversi: la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti (lett. a); l’approfondimento e l’aggiornamento interpretativo conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali (lett. b); gli inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità (lett. c) e la formulazione di istruzioni agli uffici della stessa amministrazione (lett. d)

Imu, le cave sono aree edificabili

Le aree destinate a cava dovrebbero essere iscritte al nuovo catasto edilizio urbano in categoria catastale D/1 indipendentemente dal fatto che sulle aree insistano o meno fabbricati funzionali all’attività estrattiva. Questa la precisazione da parte dell’Agenzia del territorio contenuta nella nota n. 14975 del 18 marzo 2010. La tesi dell’Agenzia ha avuto l’avallo della Corte di cassazione (nn. 27194/2022 e 22300/2022), con l’ulteriore specificazione che, in assenza di accatastamento, il comune è autorizzato ad applicare il valore contabile ai fini del recupero dell’imposta (n. 3978/2021). La Corte di cassazione ha ormai elaborato un granitico orientamento secondo cui detti terreni vanno considerati aree edificabili (le più recenti nn. 2835/2023, 2147/2023, 2141/2023, 24430/2022) e l’edificabilità permane anche dopo il loro esaurimento e conversione (nn. 15408/2021, 19991/2019), a nulla rileva, poi, il fatto che il terreno sia effettivamente utilizzato a cava (nn. 27194/2022, 24430/2022, 351/2021) come non rileva il fatto che la potenzialità edificatoria sia limitata alla realizzazione di modesti manufatti ancorché a titolo precario (n. 17006/2021)

Tosap e Cosap, legittima la diversa sanzione in caso di mancato pagamento

La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il canone per l’occupazione di spazi di aree pubbliche (COSAP) hanno natura e presupposti impositivi differenti. La prima, infatti, è un tributo che trova la propria giustificazione nell’espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l’occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell’ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma presuppone la sola sussistenza della condizione individuata dalla legge nella occupazione di suolo pubblico. Deriva da quanto precede, pertanto, che il diverso trattamento sanzionatorio, in caso di omesso pagamento della prima o del secondo si giustifica in funzione dell’oggettiva non sovrapponibilità delle fattispecie e sfugge, perciò, al denunciato rilievo di disparità. Questo il principio espresso dalla prima sezione della Cassazione con l’ordinanza 11 luglio 2023 n. 19703.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=uC28evRou7Q

Il podcast

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