Stampa&tributi del 11 agosto 2023

Quella di oggi è l’ultima edizione della rassegna prima della pausa estiva. La rassegna riprenderà regolarmente a partire dal giorno 22 agosto 2023.

Responsabili finanziari alle prese con le scadenze di settembre «ipotecate» dalle novità. Nuove entrate per le province. Appello senza nuovi documenti. L’Agenzia paga le spese di lite al ricorrente. Doppia esenzione Imu limitata.

#dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi #tommasoventre

**

Responsabili finanziari alle prese con le scadenze di settembre «ipotecate» dalle novità

Impennata di novità che ipotecano il settembre degli uffici finanziari degli enti locali. Dopo l’ultima proroga, concessa con il Dm Interno 28 luglio 2023, il 15 settembre scadono i termini di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e di variazione delle tariffe, aliquote, regolamenti tributari e piani finanziari Tari.

Nuove entrate per le province

Nuovi tributi per province e città metropolitane. E’ questo uno degli obiettivi della “revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province”, come si legge nell’art. 14 della legge di delega fiscale (AS 797) introdotto durante i lavori parlamentari. La novità di maggiore impatto della norma della legge delega (attesa in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto) è contenuta nell’inciso finale dell’articolo dove è previsto che il legislatore delegato dovrà provvedere all’introduzione sia per le province che per le città metropolitane: – di un tributo proprio destinato ad assicurare le funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità; – di una compartecipazione ad un tributo erariale anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti; – di un fondo perequativo ai sensi dell’art. 119 della Costituzione.

Appello senza nuovi documenti

Si prospetta l’introduzione di un nuovo regime per la produzione documentale nel giudizio di appello tributario. Questo è ciò che emerge dall’articolo 19 del disegno di legge delega per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dopo le modifiche effettuate dal Senato. Il comma 2 dell’articolo 58 del decreto legislativo numero 546/92 (il quale accorda alle parti la possibilità di produrre documenti in appello) da sempre alimenta il dibattito tra gli operatori del settore. Da un lato, difatti, parte della dottrina e della giurisprudenza di merito hanno, in più occasioni, messo in discussione tale disposizione.

L’Agenzia paga le spese di lite al ricorrente

L’ Agenzia delle entrate deve rifondere le spese di lite al ricorrente, se a seguito della proposizione del ricorso/reclamo ex art.17 bis del dlgs. 546/1992, lo accoglie e annulla l’atto in autotutela, ancor prima della costituzione in giudizio del contribuente. Questo è il principio sul quale si fonda la pronuncia la Suprema Corte di Cassazione che con l’ordinanza del 28/06/2023 n. 18459 condanna l’Agenzia delle entrate alle spese di giudizio nonostante quest’ultima avesse annullato l’atto prima dell’udienza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Doppia esenzione Imu limitata

La Corte costituzionale con la sentenza 209/2022 non ha modificato i requisiti richiesti per fruire dell’esenzione Imu, né tantomeno ha previsto l’estensione dell’agevolazione alle seconde case. Ha semplicemente inteso assicurare una doppia esenzione ai coniugi e a coloro che sono uniti da vincolo civile, così come già avveniva per le coppie di fatto, sempre che dimostrino di avere la residenza e la dimora abituale in due immobili, ubicati nello stesso comune o in comuni diversi. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 19788 dell’11 luglio 2023. Per i giudici di legittimità, la Consulta con la sentenza 209/2022 ha inteso eliminare le discriminazioni, tra coppie sposate e di fatto, per il riconoscimento dell’esenzione sulla “prima casa”, ritenendo sufficiente “per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile”. E’ stato affermato il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile. Ma “ha ritenuto “opportuno chiarire” che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.

**

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=yxxBNRRNowo

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu