Stampa & Tributi del 31 maggio 2024

Pnrr, fondi per la p.a. digitale. Liti fiscali, non serve la delega.

#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

**

Pnrr, fondi per la p.a. digitale

Sono invitate a presentare proposte a valere sul bando le amministrazioni centrali individuate dall’avviso stesso, che assumeranno il ruolo di soggetti attuatori. In particolare, gli enti ammissibili sono organi costituzionali e di rilievo costituzionale, enti di regolazione dell’attività economica, enti produttori di servizi economici, autorità amministrative indipendenti, enti a struttura associativa, enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, enti e istituzioni di ricerca, nonché pubbliche amministrazioni in genere. Rientrano anche i provveditorati del Ministero della giustizia e del Ministero dell’istruzione, le soprintendenze culturali, le prefetture e gli enti produttori di servizi tecnici e economici. Il singolo ente può presentare una sola domanda di partecipazione. Per ogni server fisico oggetto di migrazione l’importo erogato sarà di € 55.318, iva inclusa, mentre per ogni macchina virtuale oggetto di migrazione l’importo erogato sarà di € 4.729, iva inclusa. L’importo definitivo sarà calcolato sulla base della sommatoria di server fisici e macchine virtuali, includendo anche il canone del servizio cloud relativo al primo anno.

Liti fiscali, non serve la delega

Nel processo tributario, il funzionario responsabile dell’ente locale non ha bisogno di una specifica delega per proporre appello contro la sentenza di primo grado. Rientra tra le sue competenze la gestione del contenzioso, essendo un’attività successiva necessaria per difendere la pretesa fiscale dell’amministrazione. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 12550 dell’8 maggio 2024. Per i giudici di legittimità, considerati i poteri di natura sostanziale conferiti al funzionario responsabile dell’ufficio tributi, deve ritenersi che tra le competenze “sia compresa anche la gestione dell’eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un’attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l’attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell’ente”. Non è necessaria “una specifica delega alla proposizione dell’atto di appello.

**

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=L9LbvhMMchU

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu