Stampa & Tributi del 27 Giugno 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Cambia il fisco nel terzo settore. Tari, spetta all’ente d’ambito la distribuzione dei costi fra i comuni. Tariffa rifiuti, legittimo trattare i parcheggi scoperti come garage.

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Cambia il fisco nel terzo settore.

di Michele Damiani

Pronta a cambiare la fiscalità nel terzo settore. È in dirittura d’arrivo il giudizio europeo sul regime fiscale previsto dalla riforma del 2016-2017 (sicuramente nel 2024, probabilmente entro settembre), che impatterà fortemente, in particolare, sul futuro delle Onlus. L’ok europeo. A parlare del tanto atteso giudizio comunitario sul regime fiscale previsto dalla riforma è Maria Teresa Bellucci, viceministro del lavoro con delega al terzo settore, intervenuta durante l’evento «La cooperazione nell’economia sociale per un Action plan italiano»

Tari, spetta all’ente d’ambito la distribuzione dei costi fra i comuni.

di Stefano Pozzoli

La definizione dei costi del servizio e la loro ripartizione tra i Comuni dell’Ambito territoriale ottimale è competenza dell’Ente di gestione dell’ambito (Egato); come distribuire tale onere su cittadini e imprese del territorio comunale, per il tramite della Tari, spetta invece al singolo Comune. Così ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4690/2024. Il giudizio nasce a conclusione di un contenzioso che ha visto un Comune emiliano contestare all’Egato regionale (Atersir) l’entità del corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti messo a suo carico, secondo il Pef deliberato da Atersir stessa.

Tariffa rifiuti, legittimo trattare i parcheggi scoperti come garage.

di Cosimo Brigida

Nei regolamenti Tarsu/TIA, i parcheggi scoperti possono essere ricondotti alla categoria dei garage in quanto, sotto il profilo della produzione di rifiuti, l’attività svolta all’interno delle aree scoperte adibite a parcheggio è del tutto sovrapponibile a quella svolta negli immobili adibiti ad autorimesse o simili. Secondo quanto emerge dalle sentenze n.16287/2024 e n.16701/2024 della Cassazione, è logica l’equiparazione in quanto, nella verifica del criterio dell’omogeneità, circa la potenziale produzione di rifiuti ben poco cambia se l’attività sia svolta al coperto o al chiuso. In ogni caso, il potere giudiziale di disapplicazione del regolamento comunale non trova applicazione in relazione alla scelta dell’ente relativa alla classificazione delle categorie con omogenea produzione potenziale di rifiuti.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=0bMa1Fk7oFk

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu