stampa & tributi del 26 ottobre 2023

L’intelligenza artificiale chiamata a ridurre la valanga di interpelli. Autotutela più forte, l’ufficio sbaglia e l’atto si annulla.

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L’intelligenza artificiale chiamata a ridurre la valanga di interpelli

di Cristiano Dell’Oste e Giovanni Parente

Intelligenza artificiale: il decreto attuativo non la cita espressamente – e parla di banca dati – ma è chiaro che la riforma fiscale affida a un cervellone digitale la speranza di tagliare le migliaia di richieste di chiarimenti che intasano gli uffici, accelerando tempi e qualità del servizio. E dove non arriverà il database ci sarà la tassa d’ingresso sugli interpelli. Il nuovo articolo 10-nonies, che sarà inserito nello Statuto del contribuente dal decreto delegato approvato lunedì scorso in Consiglio dei ministri, prevede un’inedita forma di dialogo con il Fisco: la consultazione semplificata. La nuova procedura permetterà di interrogare su casi concreti una banca dati che conterrà tutti gli atti interpretativi delle Entrate. La domanda potrà essere posta gratis online dalle persone fisiche – anche non residenti – e dai contribuenti minori (società semplici, Snc, Sas e soggetti equiparati in contabilità semplificata). Se la banca dati ha una risposta, il contribuente che si attiene al responso eviterà sanzioni e interessi; in caso negativo, il cervellone gli dirà che può fare interpello. In ogni caso, per i piccoli la consultazione della banca dati sarà condizione di ammissibilità per l’interpello.

Autotutela più forte, l’ufficio sbaglia e l’atto si annulla

Diventa obbligatorio per gli uffici annullare gli atti impositivi viziati da errori materiali e manifesti. Ciò anche in assenza di istanza di parte, in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, a patto che la definitività stessa non dipenda dal decorso di almeno tre mesi dalla mancata impugnazione. Fuori da tali ipotesi di “autotutela obbligatoria”, l’amministrazione finanziaria potrà sempre procedere all’annullamento o alla rinuncia, in tutto o in parte di atti di imposizione, anche in assenza di istanza della parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, quando si è presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione. Il mancato esercizio dell’autotutela obbligatoria da parte dei funzionari degli uffici è perseguibile, limitatamente alle sole ipotesi di dolo, in sede amministrativa. È questa, in estrema sintesi, l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 della legge delega di riforma fiscale (legge n.111/2023) in materia di autotutela. Nello schema di decreto attuativo in materia di revisione dello statuto del contribuente, approvato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri, l’istituito dell’autotutela in ambito tributario, viene scisso in due distinte fattispecie: l’autotutela obbligatoria e l’autotutela facoltativa.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=uboFqlagumo

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu