Stampa & Tributi del 24 novembre 2023

Addio a reclamo e mediazione tributaria Addio mediazione, costituzione in giudizio nei termini ordinari

Conciliazione anche in Corte di cassazione Contraddittorio preventivo, crocevia per la motivazione

Tempi stretti sulle delibere Tari

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Addio a reclamo e mediazione tributaria

Mediazione tributaria verso l’addio. L’entrata in vigore del decreto attuativo della delega fiscale in materia di contenzioso tributario ne determinerà l’abrogazione. Se fino ad allora il reclamo costituirà ancora un passaggio obbligato per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, con l’abrogazione si dovrà procedere nei modi ordinari per tutte le controversie tributarie, qualsiasi sia il valore della lite. Si tratta di una svolta importante nel processo tributario. Al posto del reclamo il decreto delegato prevede il rafforzamento del tentativo di conciliazione giudiziale

Addio mediazione, costituzione in giudizio nei termini ordinari

Niente più mediazione con l’Ufficio prima del giudizio, ma più chances alla conciliazione. Queste altre due importanti novità contenute nella bozza del decreto delegato per la riforma del contenzioso tributario, con le quali i contribuenti dovranno confrontarsi per valutare le ipotesi di definizione della propria controversia. Il decreto delegato ha integralmente abrogato l’articolo 17-bis della norma sul processo tributario introdotto nel 2011. Tale disposizione aveva previsto l’obbligatorio tentativo di definire la lite attraverso l’istituto della mediazione. Fin dalla sua introduzione, però, ha destato non poche perplessità a partire certamente dalla (poi dichiarata incostituzionale) obbligatorietà a pena di inammissibilità del successivo ricorso.

Conciliazione anche in Corte di cassazione

La bozza di decreto delegato di riforma del contenzioso tributario ha introdotto la conciliazione anche per i giudizi pendenti in cassazione. Tuttavia, è verosimile che la novella, così come proposta avrà poco appeal. In particolare è stata estesa anche alle controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, prevedendo la riduzione al 60% del minimo delle sanzioni. Ne consegue così che, se la novità verrà confermata, la conciliazione consentirà la riduzione delle sanzioni minime: – al 40% in caso di perfezionamento nel corso del primo grado; – al 50% per il perfezionamento nel corso del secondo grado; – al 60% per il perfezionamento nel corso del giudizio in Cassazione.

Contraddittorio preventivo, crocevia per la motivazione

Nessun obbligo di motivazione rinforzata per gli accertamenti soggetti al contraddittorio preventivo: lo schema di Dlgs di riforma dello Statuto del contribuente trasmesso alle Camere non si discosta sul punto dal testo approvato dal consiglio dei ministri. Allo stato attuale, dunque, contrariamente a quanto previsto nella delega fiscale, l’ufficio non sarà tenuto a spiegare le ragioni del rigetto delle osservazioni del contribuente. Viene inoltre precisato che il nuovo principio di tutela dell’affidamento per i tributi armonizzati, secondo cui laddove il contribuente abbia fatto affidamento su precise indicazioni dell’Agenzia, successivamente revocate, si annullano non solo sanzioni e interessi, ma anche il tributo, trova applicazione solo per i rapporti tributari sorti dopo l’entrata in vigore del Dlgs che modifica lo Statuto.

Tempi stretti sulle delibere Tari

L e delibere con cui vengono fissate le tariffe per la tassa rifiuti sono immediatamente lesive degli interessi dei destinatari e devono essere contestate entro il breve termine decadenziale previsto dalla legge. A differenza di altre delibere, quelle riguardanti le tariffe Tari hanno natura regolamentare, sono soggette a pubblicità legale e il termine per la loro impugnazione decorre dalla pubblicazione presso l’albo comunale. L’interessato ha la facoltà di riservarsi di proporre ricorso in un momento successivo, ma non oltre il termine per opporsi all’atto applicativo della delibera. Lo ha affermato il Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza 3396 del 13 novembre 2023.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=s5x4sRJyebQ

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu