Stampa & Tributi del 24 aprile 2024

Il testo dell’emendamento che differisce il termine di approvazione dei pef, dei regolamenti e delle tariffe tari 2024. Invio dei dati sulla qualità del servizio rifiuti entro il 31 maggio.

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Il testo dell’emendamento che differisce il termine di approvazione dei pef, dei regolamenti e delle tariffe tari 2024

All’articolo 7, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Per l’anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.

Invio dei dati sulla qualità del servizio rifiuti entro il 31 maggio

Dall’Arera arrivano la piattaforma e le istruzioni per la trasmissione dei dati sul rispetto degli obblighi di servizio e degli standard qualitativi previsti dal Tqrif (allegato A alla deliberazione Arera n. 15/2022). La sopra citata deliberazione ha previsto l’introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio minimo valido per tutte le gestioni, riguardanti i principali profili di qualità contrattuale e tecnica, affiancati alla previsione di standard generali di qualità, differenziati per quattro schemi regolatori individuati dall’ente territorialmente competente in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. La norma sopra citata ha inoltre imposto alle gestioni inserite negli schemi regolatori II, III e IV l’obbligo di provvedere alla registrazione di una vasta gamma di dati relativi alla qualità del servizio, dati che, a mente dell’articolo 58 del Tqrif, devono essere trasmessi dai gestori interessati, insieme al numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente suddivise per tipologia (domestica e non domestica), entro il 31 marzo di ogni anno all’Arera e all’ente territorialmente competente. Per le gestioni collocate nel I schema regolatorio, non soggette all’obbligo di registrazione puntuale dei dati e delle informazioni previste dal Tqrif e per le quali non è prevista l’adozione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all’autorità e al pertinente ente territorialmente competente una relazione, firmata dal legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell’appendice I del citato Tqrif.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=6K3NlV91zco

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu