Stampa & Tributi del 24 agosto 2023

Pignoramenti semplificati. Niente esenzione IMU per l’ attività sanitaria non gratuita convenzionata di un Ente religioso

#dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi #tommasoventre

**

Pignoramenti semplificati.

di Dario Ferrara

P ignoramenti semplificati. Ora l’ufficiale giudiziario può frugare nei dati dei contribuenti su redditi, patrimonio immobiliare, conti in banca e cassette di sicurezza per trovare i beni da sottoporre a esecuzione forzata su richiesta del creditore o a procedura concorsuale su istanza del curatore fallimentare. È infatti «operativo con valore legale» l’accesso diretto da parte degli Unep – uffici notificazioni, esecuzioni e protesti – ai database dell’Agenzia delle entrate. E dunque a dichiarazioni dei redditi e certificazione unica, agli atti del registro sul patrimonio immobiliare e all’archivio dei rapporti finanziari, vale a dire alle informazioni su saldi e movimenti nei rapporti che gli intermediari come le banche sono tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria. Per gli Unep che non sono ancora registrati al Sid, il sistema d’interscambio dei flussi dati, si continuerà ancora per un po’ con la modalità di accesso indiretto attraverso le Entrate di cui all’articolo 155 quinquies disp. att. Cpc. Ma gli uffici devono completare le procedure amministrative entro il 15 settembre. Emerge da un provvedimento del 21/8/2023 della direzione generale dei sistemi informatici del ministero della Giustizia.

Niente esenzione IMU per l’ attività sanitaria non gratuita convenzionata di un Ente religioso

Un ente religioso non è esente dal pagamento dell’IMU per gli immobili in cui si svolge un’attività sanitaria, convenzionata con la Pubblica Amministrazione, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Secondo tale principio, già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10124/2019, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appello del contribuente. Nella fattispecie, infatti, i giudici di seconde cure hanno rilevato che l’attività non è svolta in forma gratuita o semigratuita, ma che, pur essendo in convenzione con la PA, le tariffe sono comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione.

**

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=-e510HhizLQ

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu