Stampa & Tributi del 22 maggio 2024

Riforma sanzioni per il futuro. Stabilimenti balneari rimuovibili soggetti a Imu. Balneari, illegittime le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali.
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Riforma sanzioni per il futuro
Riforma delle sanzioni tributarie per le violazioni commesse dal primo settembre 2024. E dunque nessun favor rei e copertura della riforma retroattiva. E’ questa una delle novità fissata nero su bianco nel decreto legislativo di riforma sel sistema sanzionatorio fiscale che sarà definitivamente approvato dal consiglio dei ministri venerdì 24 maggio. Del resto la riforma con previsione retroattiva sul fronte delle sanzioni amministrative avrebbe avuto un costo per lo stato di circa due miliardi con inevitabili obiezioni da parte della ragioneria dello stato. Mentre la riforma in approvazione i cui contenuti Italiaoggi è in grado di anticipare avrà un onere finanziario complessivo di 277 mln.

Stabilimenti balneari rimuovibili soggetti a Imu
Sono rilevanti, ai fini Ici/Imu, le strutture realizzate dal concessionario per offrire servizi balneari, anche se accertate come precarie e amovibili, non incidendo, peraltro, la loro eventuale rimozione temporanea, per limitati periodi. Quanto sopra è il principio di diritto sancito dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 12638/2024, in materia di applicazione dell’Imu sugli stabilimenti balneari. La Suprema Corte ha affrontato un contenzioso riguardante la possibilità di assoggettare a Imu uno stabilimento balneare, costituito da strutture rimuovibili e regolarmente accatastato. Il contribuente contestava l’assenza del presupposto impositivo dell’Imu, in quanto le strutture erano tutte rimuovibili e peraltro utilizzate con carattere meramente stagionale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del Comune, che era risultato soccombente in primo grado, evidenziando che anche le costruzioni prefabbricate, ancorché semplicemente appoggiate al suolo, sono unità immobiliari, purché siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale. Sancendo però che il Comune non poteva pretendere l’Imu per tutto l’anno, in quanto la concessione consentiva l’utilizzo del bene solo per un limitato periodo di tempo nel corso dell’anno. Ciò in quanto, nel periodo di mancato utilizzo, i beni non erano idonei a produrre reddito. La Corte di Cassazione condivide solo in parte il pensiero della Commissione tributaria regionale. Va infatti ricordato che nell’Imu, nell’ipotesi di concessione delle aree demaniali, il soggetto passivo del tributo è il concessionario, indipendentemente dalla natura reale o personale del suo diritto come risultante dalla concessione.

Balneari, illegittime le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali
Con tre sentenze depositate oggi, il Consiglio di Stato (nn. 44779; 4480; 4481) ha riaffermato l’illegittimità delle proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Palazzo Spada chiarisce che la disapplicazione delle proroghe si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, questione comunque non decisiva in quanto le procedure selettive sarebbero comunque imposte dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Consiglio di Stato ha pertanto ribadito la necessità, per i Comuni, di bandire immediatamente procedure di gara imparziali e trasparenti per l’assegnazione delle concessioni ormai scadute il 31 dicembre 2023.

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