Stampa & Tributi del 22 febbraio 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Accertamento tributario e concordato preventivo biennale: le novità del decreto attuativo. Ravvedimento speciale: pro e contro di una riapertura per i periodi pregressi.  Sistema sanzionatorio tributario: approvato in esame preliminare il decreto legislativo di revisione. Fisco, sugli omessi versamenti niente penale per chi paga a rate. La sentenza di assoluzione vincola il giudizio tributario. Testi unici in arrivo a metà marzo. Corte conti, «no» all’acquisizione di una partecipazione indiretta da parte del Comune in una newco del servizio idrico.

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Accertamento tributario e concordato preventivo biennale: le novità del decreto attuativo.

Entra in vigore dal 22 febbraio 2024 il D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, con le novità in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. si prevede che, tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente ai fini del contraddittorio, debba essere incluso anche l’invito alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione. Per effetto dell’introduzione in via generalizzata dell’istituto del contraddittorio e, in particolare, per effetto della previsione della partecipazione al contribuente, in via preventiva, dello schema di provvedimento quale nuova sequenza procedimentale, nel nuovo impianto regolatorio, come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto non residuano ipotesi di “inviti” ad aderire confezionati al di fuori e dopo il suddetto passaggio procedimentale, con l’eccezione della fattispecie di cui al nuovo art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997 e dei casi dei controlli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di urgenza e di pericolo per la riscossione. Per tale ragione si prevede una disposizione generale che includa – oltre all’invito alla formulazione di osservazioni – anche quello alla presentazione di un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni, tra le informazioni da inserire nello schema di provvedimento partecipato al contribuente ai fini del contraddittorio.

Ravvedimento speciale: pro e contro di una riapertura per i periodi pregressi.

Un emendamento approvato nel corso dell’iter di conversione del decreto Milleproroghe estende il ravvedimento speciale al solo periodo d’imposta 2022. Cambiano i termini di riferimento, visto che le somme dovute si verseranno entro il 31 marzo 2024, e si potrà beneficiare di una rateizzazione più corta, solo 4 rate in luogo delle originarie 8, ma resta lo sconto delle sanzioni a 1/18. Novità assoluta, in caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, la sanatoria non perde efficacia visto che tali somme verranno riscosse tramite iscrizione a ruolo. Sorprende, in parte, la decisione di non sfruttare l’occasione per procedere a un completo “ripescaggio” dell’intero istituto, probabilmente motivata dalla volontà di non penalizzare i contribuenti che vi hanno aderito entro i termini originari.

Sistema sanzionatorio tributario: approvato in esame preliminare il decreto legislativo di revisione.

Il Governo ha approvato in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario. Il decreto, tra l’altro, interviene sulle disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni.

Fisco, sugli omessi versamenti niente penale per chi paga a rate.

Nuove sanzioni più proporzionali. Stop a penalità minime e massime. Niente sconti su frodi e omessa dichiarazione. Salvagente mirato sui reati di omesso versamento di Iva e ritenute per chi sta pagando rate. Con un intervento complessivo che si applicherà solo per il futuro. Sono le soluzioni che i tecnici dei ministeri dell’Economia e della Giustizia stanno mettendo a punto nel decreto sulle sanzioni, che rappresenta il nuovo (e nono) capitolo dell’attuazione della delega fiscale atteso oggi 21 febbraio all’esame del Consiglio dei ministri. Un pacchetto di misure reso necessario anche dalle sollecitazioni arrivate dai giudici. Le sentenze della Cassazione e della Corte di giustizia hanno chiesto a più riprese di ripensare un sistema caratterizzato da forti squilibri in ambito amministrativo. Addirittura le sollecitazioni arrivate in ambito comunitario hanno lasciato presagire la possibile apertura di una procedura di infrazione se l’Italia non avesse messo mano al sistema delle sanzioni. Da qui la decisione di intervenire senza lasciare più una soglia minima e massima. Il meccanismo si baserà, infatti, su una sanzione unica.

La sentenza di assoluzione vincola il giudizio tributario.

P rocesso tributario e penale procederanno a braccetto: è quanto emerge dal decreto sulla riforma delle sanzioni. Tra le numerose novità, spiccano infatti, da un lato, quella per cui, se si raggiunge un accordo con il Fisco e il debito tributario sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, gli omessi versamenti cessano di essere puniti sul piano penale; dall’altro lato, la sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata all’esito del dibattimento penale vincola anche il giudice il tributario.

Testi unici in arrivo a metà marzo.

S aranno presentati a metà marzo i primi testi unici della riforma tributaria. Lo ha annunciato Renato Loiero, consigliere del presidente del consiglio, intervenendo ieri alla sala stampa della Camera alla presentazione del libro “Riforma fiscale”

Corte conti, «no» all’acquisizione di una partecipazione indiretta da parte del Comune in una newco del servizio idrico.

Il fatto che i proventi della gestione del servizio idrico derivino dalla tariffa pagata dagli utenti, e non da un contributo finanziario diretto dello Stato o di enti territoriali, non pare di per sé sufficiente a escludere la loro percezione dall’ambito applicativo della disciplina degli aiuti di Stato, essendo gli utenti obbligati a fruire del servizio fornito in regime di monopolio dal gestore unico individuato dalle Autorità di ambito. Con la delibera n. 46/2024, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte censura l’operazione di acquisizione di una partecipazione indiretta da parte di un Comune in una newco partecipata dal gestore unico del servizio idrico integrato e dal gestore operativo uscente salvaguardato.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=mSqCMB6rKi0

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu