Stampa & Tributi del 15 marzo 2024

Testi unici, nuovo linguaggio per cambiare davvero. Entrate e Riscossione unite per salvaguardare il credito. Contraddittorio preventivo nuova decorrenza per legge. Mini riforma delle notificazioni, regola generale è l’invio digitale. Rsa, niente esenzioni Imu

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Testi unici, nuovo linguaggio per cambiare davvero

La redazione di testi unici fiscali rappresenta un obiettivo non secondario della delega per la riforma tributaria. Si tratta di un intervento di tipo compilativo, volto quindi a individuare e raccogliere per materia le norme, coordinandole tra loro e abrogando esplicitamente quelle superate e contenute in altre disposizioni. La fotografia che ne esce (i nove testi unici fin qui prediposti sono ora in consultazione pubblica) rende alla perfezione l’idea di quanto la “giungla” delle leggi fiscali – è un’espressione spesso utilizzata proprio dal direttore dell’agenzia delle Entrate per descrivere il disorientamento cui sono condannati sia i contribuenti sia la stessa amministrazione – abbia superato ogni livello di tolleranza. I numeri svelano molto. Il lavoro di raccolta e selezione delle norme (che è stato condotto dall’agenzia delle Entrate) ha consentito di censire oltre 700 provvedimenti di natura fiscale. Questi provvedimenti – ci sono leggi, decreti legge, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica e persino qualche Regio decreto e Decreto del Capo provvisorio dello Stato – contengono migliaia di singole disposizioni, che vengono ora riordinate in modo organico all’interno delle oltre 3mila pagine dei “nuovi” testi unici che vedranno la luce entro fine agosto (la delega concede un anno di tempo dalla sua entrata in vigore per la definitiva approvazione dei decreti di attuazione).

Entrate e Riscossione unite per salvaguardare il credito

Verso l’unione tra uffici delle Entrate e della Riscossione. È giunta l’ora per l’esattore di fare i conti con la propria tesoreria. Nel decreto legislativo sulla riscossione tra le varie novità vi è l’opportunità di sostenere da un lato le esigenze dei contribuenti di organizzare le proprie risorse per adempiere alle proprie obbligazioni con le Agenzie, dall’altro consentire una razionale programmazione delle entrate pubbliche connesse alla riscossione. Il Viceministro Maurizio Leo ha inteso rivedere le disposizioni in materia di riscossione prevedendo una graduale e pianificata riorganizzazione degli Uffici nel desiderio di rendere funzionale l’osmosi tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ader. Tale processo prevede un orizzonte temporale di cinque anni nei quali le risorse degli uffici delle Entrate e della riscossione saranno governate da un unico processo direzionale con logiche di raggruppamento funzionali coordinate tra di loro, a differenza di quanto accade oggi.

Contraddittorio preventivo nuova decorrenza per legge

L’ entrata in vigore delle regole sul contraddittorio preventivo al 30 aprile in una norma che conterrà anche la proroga per gli atti di accertamento sul 2018 in scadenza al 25 marzo. Una corsa contro il tempo, quella del ministero dell’economia, per garantire la corretta prosecuzione dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate dopo il succedersi, in breve tempo, di tre direttive operative, due interne dell’Agenzia e un atto di indirizzo del ministero dell’economia, sulle decorrenze della riforma del contraddittorio preventivo contenuta nella riscrittura dell’articolo 6 bis della legge 212/200 ad opera del decreto legislativo 219/2023 (riforma dello statuto del contribuente). L’allarme negli uffici si è venuto a creare per gli atti cosiddetti 5-ter per l’anno di imposta 2018 notificati, e per i quali i termini di scadenza sono fissati entro il 25 marzo

Mini riforma delle notificazioni, regola generale è l’invio digitale

L’articolo 60 del Dpr 600/73 contiene una disciplina articolata e complessa della notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente. Rinviando al contenuto dello stesso, per quel che qui interessa va ricordato che il comma VII di tale articolo 60 conteneva una complessa disciplina della notifica degli atti a mezzo di posta elettronica. Il riferimento è al passato perché il legislatore delegato, con il dichiarato intento di incrementare l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti, ha abrogato il suddetto comma VII, introducendo una nuova e più articolata e completa disciplina delle notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale (articolo 60 ter del DPR n. 600 del 1973). Introdotta una nuova e più articolata e completa disciplina delle notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale

Rsa, niente esenzioni Imu

L e attività svolte all’interno delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), convenzionate con le regioni, hanno natura commerciale e gli immobili utilizzati sono soggetti al pagamento dell’imposta municipale. Le regioni si avvalgono di strutture private per prestare servizi ai cittadini, per i quali vengono corrisposti dei corrispettivi stabiliti dalla convenzione in funzione dei costi sostenuti e, per l’effetto, mancano i presupposti per fruire dell’esenzione. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 6096 del 6 marzo 2024.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=0KwjjfCC7_c

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu