Stampa & Tributi del 13 maggio 2024

Stampa & Tributi del 13 maggio 2024

Prescrizione atti, conta la data di emissione Termini di prescrizione al vaglio del giudice La rottamazione blocca l’ipoteca se la precede Appello, eccezioni con distinguo Spese di lite, va motivata la compensazione

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Prescrizione atti, conta la data di emissione

D eve dichiararsi prescritta la pretesa portata da una cartella di pagamento che, benché connessa alla emissione di un atto giudiziario quale titolo sottostante, pervenga al contribuente ben oltre il termine decennale decorrente dalla data di emissione dello stesso. È ciò che ha stabilito la Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 2937/2023, depositata il 17 agosto 2023.

Termini di prescrizione al vaglio del giudice

I l contribuente può validamente eccepire la maturazione del termine di prescrizione della pretesa, sin dal primo grado di giudizio, nel ricorso introduttivo, anche senza indicarne un termine o un dies a quo specifico, spettando al giudice tributario tale accertamento di fatto. Lo specifica l’ordinanza n. 6289/2024 della Corte di cassazione, depositata in segreteria lo scorso 8 marzo.

La rottamazione blocca l’ipoteca se la precede

R imane legittima l’iscrizione ipotecaria avvenuta prima della presentazione della domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 2022 (cosiddetta Rottamazione quater), ferma restando la possibilità per l’ufficio di restringere la misura a seguito del deposito della domanda e verifica del pagamento della prima rata convenuta. Lo precisa la Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 3016/2023, depositata il 31 agosto 2023.

Appello, eccezioni con distinguo

N el processo tributario d’appello non sono ammesse nuove eccezioni relative ai vizi d’invalidità della pretesa fiscale, ma il divieto non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese riguardanti i fatti costitutivi del credito tributario. È impedito alle parti solo di ampliare l’oggetto del processo, con l’introduzione di elementi nuovi che non stati sottoposti all’esame del giudice di primo grado. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza del 22 aprile 2024 n. 10840.

Spese di lite, va motivata la compensazione

I ntegra gli estremi della violazione di legge denunciabile e sindacabile, anche in sede di legittimità, l’omessa specifica motivazione, da parte del giudice tributario, del capo di sentenza con cui abbia disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. Si tratta di quanto afferma la Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 5177/2023, depositata il 18 settembre 2023.