stampa & tributi del 12 ottobre 2023

Divieto di produrre nuovi documenti in appello: come cambierà il contenzioso tributario. Estratti di ruolo impugnabili solo in caso di pregiudizio concreto che legittima l’interesse ad agire del contribuente.

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Divieto di produrre nuovi documenti in appello: come cambierà il contenzioso tributario

Sara Mecca

La legge delega fiscale ha introdotto la previsione di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. Il testo della delega parla, appunto, di “rafforzare”; in realtà si tratta di una vera e propria introduzione del divieto poiché, nella disciplina attualmente vigente, il giudice d’appello non può disporre nuove prove, ma “è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”. Con l’entrata in vigore dei decreti attuativi della delega ciò non sarà più possibile e dunque, se un documento non è stato prodotto in primo grado, non potrà essere presentato per la prima volta in appello.

Il legislatore delegato dovrà anzitutto implementare l’informatizzazione della giustizia tributaria. Ciò dovrebbe avvenire anche attraverso una completa digitalizzazione del processo, che comporta: – l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali; – la definizione delle conseguenze processuali per la violazione dell’utilizzo obbligatorio delle modalità telematiche; – la previsione che la discussione della causa da remoto possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo; – al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal MEF, siano accessibili a tutti i cittadini.

Estratti di ruolo impugnabili solo in caso di pregiudizio concreto che legittima l’interesse ad agire del contribuente

di Giuseppe Durante

E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza dell’ Ordinanza n°27227 del 25/09/2023. In caso di impugnazione dell’estratto di ruolo difetta l’ interesse ad agire inteso come il vantaggio concreto ed attuale che il contribuente vuole conseguire, non configurabile in caso di impugnazione avverso un elaborato informatico rilasciato dall’AdER quale l’estratto di ruolo. Diversamente è ammissibile un interesse ad agire solo in caso di pregiudizio riconducibile alla notifica di una intimazione ad agire oppure ad un pignoramento in corso. In altre parole, gli Ermellini hanno subordinato la possibilità di impugnazione degli estratti di ruolo alla condizione che sia configurabile un interesse ad agire concreto del contribuente inteso come un vantaggio effettivo ed attuale configurabile solo in caso di notifica di atti esecutivi emessi ai sensi dell’ art.52 e ss del DPR.n° 602/1973.

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Il video

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Il podcast

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