stampa & tributi del 09 novembre 2023

Stampa & Tributi del 09 novembre 2023

Il contraddittorio obbligatorio trasloca nell’iter di adesione. Il vincolo cimiteriale non ammette deroghe neanche alle pertinenze.

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Il contraddittorio obbligatorio trasloca nell’iter di adesione

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Contraddittorio obbligatorio, ma contribuente obbligato al procedimento di adesione: è quanto emerge dalla lettura delle due bozze di decreto (riforma Statuto e procedure di accertamento) emanate in attuazione della legge delega. Questi, in concreto, i termini della questione.

Il procedimento di adesione

Il contraddittorio generalizzato secondo la scansione temporale prevista dal predetto articolo 6-bis (comunicazione schema provvedimento, eventuali osservazioni contribuente, emissione atto impositivo definitivo con possibile proroga dei termini decadenziali) subisce una decisa e pressoché totale deroga dalle previsioni contenute nel decreto sulle procedure di accertamento, segnatamente a seguito del procedimento di adesione. E infatti viene previsto che nello schema di provvedimento da inviare al contribuente ai fini del contraddittorio obbligatorio vi sia anche l’invito alla definizione del procedimento con adesione. In sostanza, l’intero contraddittorio nella maggioranza dei casi si svolgerà nel corso dell’adesione verosimilmente con le osservazioni del contribuente. All’esito di tale confronto, se l’interessato non aderisce alla proposta dell’Ufficio, verrà emesso l’atto impositivo che ovviamente non sarà più suscettibile di alcun procedimento di adesione.

Il vincolo cimiteriale non ammette deroghe neanche alle pertinenze

di M.Fr

Il comune di Firenze ha sospeso la Scia relativa alla realizzazione di una piscina in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e cimiteriale. Nonostante il progetto abbia ottenuto dal Comune l’autorizzazione paesaggistica (dopo l’ok della Commissione del paesaggio e della Soprintendenza) lo stesso Comune ha decretato lo stop a causa del vincolo cimiteriale fissato dal regio decreto 1265 sulle leggi sanitarie. Da qui il ricorso dell’interessato, respinto dal Tar Toscana. Il Consiglio di Stato, nella pronuncia del 30 ottobre scorso n.9302/2023, ha confermato la sentenza, respingendo l’appello. I giudici della Settima Sezione di Palazzo Spada hanno ricordato che il vincolo cimiteriale indicato dall’articolo 338 del regio decreto 1265 è di tipo assoluto e non ammette deroghe neanche per le opere pertinenziali.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=vX4BGu_0rDs

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu