Meno micro-tributi e imposte indirette semplificate per un fisco razionale e organico. Sanzioni tributarie amministrative e penali: revisione a 360° con qualche perplessità. Le spese di lite vanno pagate entro 90 giorni dalla sentenza.
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Meno micro-tributi e imposte indirette semplificate per un fisco razionale e organico.
Pierluigi Antonini
La legge delega per la riforma fiscale contempla anche la riscrittura della disciplina dell’imposizione indiretta. Se al comparto IVA viene dedicata una disposizione specifica, per le altre imposte indirette “minori” la delega individua criteri e principi comuni. L’intento finale dell’eliminazione dei micro-tributi viene, in tale ambito, perseguito attraverso la previsione di un’imposta sostitutiva unica delle imposte “minori” sugli atti già assoggettati a imposta di registro e a imposta sulle successioni; per queste ultime, invece, in futuro si dovrebbe passare a un sistema di autoliquidazione.
Sanzioni tributarie amministrative e penali: revisione a 360° con qualche perplessità.
Roberto Fanelli
Principio del ne bis in idem; disapplicazione di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi in presenza di crediti verso la PA; revisione dei rapporti tra processo penale e tributario: la legge delega per la riforma fiscale reca i principi e criteri direttivi per il riordino del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, per renderlo coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Novità in vista anche per le sanzioni relative alle accise, ai tributi doganali e ai tributi locali nonché per i contribuenti che aderiscono al nuovo adempimento collaborativo. Ma restano alcune perplessità.
Le spese di lite vanno pagate entro 90 giorni dalla sentenza.
di Benito Fuoco e Nicola Fuoco
L e spese di lite disposte dal giudice tributario in favore del contribuente o al difensore antistatario, devono essere eseguite entro 90 giorni dalla notifica della sentenza; in caso di mancato pagamento, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n.3840/2023 emessa dalla sezione undicesima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio depositata il 24/06/2023.
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Il video
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Il podcast
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