Fiscalità regionale al restyling: il nodo dell’IRAP. Liti con il Fisco, nessun diritto all’anonimato per le parti. Rendita catastale differita.
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Fiscalità regionale al restyling: il nodo dell’IRAP.
Tommaso Ventre
Nella legge delega fiscale (legge n. 111/2023) entra anche la razionalizzazione dei tributi regionali, fondata su due pilastri. Il primo è costituito dalla previsione della modifica e, ove necessario, dell’abrogazione nonché dell’eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia: questa previsione non può che essere riferita all’IRAP, peraltro già oggetto di principi e criteri direttivi volti al graduale superamento del prelievo. Il secondo è rappresentato dalla semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari, anche attraverso l’eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, prevedendo l’estensione dell’accertamento esecutivo e delle forme proprie di definizione agevolata, attuabili anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.
Liti con il Fisco, nessun diritto all’anonimato per le parti.
Patrizia Maciocchi
Le parti impegnate in un contenzioso con il Fisco non hanno diritto all’oscuramento dei loro nomi. La Cassazione (sentenza 25173) respinge il ricorso, anche per il punto relativo alla richiesta di anonimizzazione.
Per la Suprema corte l’istanza non può essere accolta perché le querelle relative ai dazi doganali, come quelle che riguardano le sanzioni tributarie, non contengono dati sensibili. E sono comunque «prive di quella particolare riservatezza che risulti tale da inibire la pubblicità del provvedimento giurisdizionale».
Rendita catastale differita.
di Sergio Trovato
L’ attribuzione o la variazione della rendita catastale proposta dal contribuente ha efficacia dall’anno successivo a quello in cui viene annotata negli atti catastali. A meno che non intervengano modiche riguardanti la consistenza o la destinazione dell’immobile denunciate dall’interessato. In quest’ultimo caso la nuova rendita si applica dalla data della denuncia. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 18566 del 30 giugno 2023.Per i giudici di piazza Cavour, “l’efficacia della nuova rendita catastale ai fini impositivi non poteva, quindi, che decorrere dall’anno successivo a quello in cui è stata proposta la variazione del classamento in ordine all’immobile de quo”. Le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione “hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotale negli atti catastali (cosiddetta messa in atti)”.
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Il video
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Il podcast
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