Il faro della Corte Ue sul rispetto della privacy del contribuenteAvviso nei cinque anni ma notificato in seguito: il credito Imu è prescrittoPrescrizione eccepibile anche sull’intimazioneTermini di decadenza, crediti con distinguoAtti esecutivi con notifica diretta
Non è nulla la tardiva costituzione dell’ufficio
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Il faro della Corte Ue sul rispetto della privacy del contribuente
Tutto cambia perché nulla cambi?». La celebre formula del Gattopardo descrive l’evoluzione recente della disciplina delle verifiche fiscali e delle ispezioni amministrative. Da un lato il legislatore è intervenuto sullo Statuto del contribuente introducendo l’obbligo di motivazione degli accessi ispettivi; dall’altro la struttura normativa di fondo, costruita su disposizioni risalenti agli anni Settanta, è rimasta sostanzialmente immutata. Nel frattempo, però, la Cedu ha tracciato un orientamento sempre più chiaro che mette in discussione l’equilibrio attuale tra poteri dell’amministrazione e diritti dei contribuenti.
Avviso nei cinque anni ma notificato in seguito: il credito Imu è prescritto
La sentenza 3885/28/2025 della Cgt Puglia si concentra sul rapporto tra decadenza e prescrizione nell’attività accertativa degli enti locali. Il caso riguardava un avviso Imu 2012 che il Comune aveva consegnato al notificatore il 29 dicembre 2017, sostenendo così di aver rispettato il termine quinquennale di decadenza previsto dall’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006. L’atto, tuttavia, era stato recapitato alla contribuente solo il 26 febbraio 2018, quando il credito era ormai prescritto. La Corte ha ricostruito con precisione il quadro normativo e giurisprudenziale, richiamando la Cassazione (33681/2022) secondo cui l’attività impositiva dei Comuni è soggetta non solo al termine di decadenza, ma anche a un autonomo termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito. I due istituti «coesistono e decorrono contestualmente sebbene siano soggetti a discipline differenti», come ricorda il collegio
Termini di decadenza, crediti con distinguo
L a distinzione tra crediti “inesistenti” e crediti “non spettanti” è essenziale nell’individuare il termine di decadenza entro cui l’amministrazione finanziaria può agire in recupero degli uni o degli altri, valendo, per i secondi, il più breve termine decadenziale quinquennale. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado della Lombardia nella sentenza n. 1958/2025. La controversia traeva origine da un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle entrate di Brescia per l’indebita compensazione di crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. In primo grado il ricorso era stato respinto nel merito, con sola riduzione delle sanzioni al 30%, sul presupposto che le attività svolte integrassero meri processi di design e miglioramento di prodotti già esistenti, privi del requisito dell’innovatività tecnologica.
Prescrizione eccepibile anche sull’intimazione
L’ eccezione di prescrizione può essere utilmente sollevata per la prima volta anche in sede di impugnazione di un’intimazione di pagamento laddove la stessa, quale fatto estintivo sopravvenuto, rappresenti un evento concretizzatosi successivamente alla notifica della pur definitiva cartella presupposta. È il canone affermato dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 5816/2025.
Atti esecutivi con notifica diretta
L a comunicazione d’iscrizione ipotecaria, in caso di mancato pagamento del debitore delle somme richieste dall’agente della riscossione, può essere notificata a mezzo del servizio postale ordinario. Non è imposta la notifica in base alle regole previste per gli atti giudiziari. Il provvedimento esecutivo può essere consegnato al domicilio del debitore. E in caso di mancata consegna al destinatario, non va inviata la raccomandata informativa. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 3567 del 17 febbraio 2026.
Non è nulla la tardiva costituzione dell’ufficio
L a tardiva costituzione dell’ufficio nel processo tributario non comporta alcuna ipotesi di nullità, prevista solo per cause tassative, ma determina, tuttalpiù, la decadenza per la parte di chiedere e svolgere attività processuali previste dalla legge, garantendole comunque la possibilità di proporre difese e questioni di diritto. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 5294/2025.
