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Sanzioni, serve l’istanza, la disapplicazione non è rilevabile d’ufficio.
A l fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa è necessaria la tempestiva e specifica richiesta del contribuente, non essendo la questione rilevabile d’ufficio dal giudice. Sono le conclusioni della sezione quinta della Corte di cassazione che si leggono nella ordinanza n.3466/2026 depositata in cancelleria il 17 febbraio scorso
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=0yC2tSyWeEg
Il podcast
https://lnkd.in/dVUmTj9vi
