Cartelle, la rottamazione dribbla il nuovo limite per compensareFcde dinamico e riscossione, Corte conti rilancia il ruolo gestionale degli enti
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**Cartelle, la rottamazione dribbla il nuovo limite per compensare
Dal 2026 scende a 50mila euro il limite delle imposte iscritte a ruolo a seguito del quale scatta il divieto delle compensazioni. Ma l’adesione alla rottamazione quinquies può far venir meno la preclusione. Così come il divieto non scatta per chi è in regola con la definizione agevolata in corso o con un piano di pagamento dilazionato dei carichi iscritti a ruolo. Procediamo con ordine. Il Ddl di Bilancio per il 2026 interviene sulla disciplina delle compensazioni fiscali, introducendo misure restrittive volte a limitare la possibilità di effettuare compensazioni orizzontali dei debiti fiscali. Tra queste misure vi è l’intervento previsto dall’articolo 26, comma 2, del Ddl che modifica l’articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl 223/2006. La norma in vigore oggi prevede il divieto di procedere alle compensazioni ex articolo 17 del Dlgs 241/97 con il modello F24 nel caso in cui vi siano imposte e accessori (sanzioni e interessi) scaduti e affidati all’agente della riscossione e se sono complessivamente superiori a 100mila euro. Resta invece sempre possibile la compensazione «verticale» (che interviene nell’ambito dello stesso tributo).
Fcde dinamico e riscossione, Corte conti rilancia il ruolo gestionale degli enti
Le deliberazioni n. 125 e n. 136 del 2025 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna – affrontano da angolazioni diverse un medesimo nodo: la capacità di riscossione delle entrate come variabile decisiva per la stabilità degli equilibri finanziari degli enti locali. La prima, depositata il 17 ottobre, richiama il ruolo proattivo dell’organo di revisione, chiamato non più soltanto a verificare la correttezza del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ma a monitorarne l’andamento nel tempo. Il revisore deve valutare il “trend” del fondo in rapporto alla reale capacità di riscossione e, quando emergono scostamenti anomali, proporre all’ente misure di miglioramento organizzativo. La Corte introduce così il concetto di Fcde dinamico: non un accantonamento statico fondato su medie aritmetiche, ma un indicatore di efficienza finanziaria. La prudenza contabile, da sola, non basta: occorre leggere il fondo come uno strumento di diagnosi gestionale, in grado di segnalare tempestivamente le criticità nella filiera dell’entrata. Gli indicatori citati dalla Corte – velocità di riscossione, tasso di formazione e di smaltimento dei residui, indicatori dell’articolo 18-bis del Dlgs 118/2011 – diventano così parametri di performance da analizzare periodicamente. Un andamento costante del fondo, in presenza di bassa riscossione, non è più indice di prudenza ma di inerzia amministrativa.
