Stampa & Tributi del 30 Marzo 2026

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Tributi territoriali sulle flotte auto: più difficile contestare l’elusione – Regolamenti comunali, il giudice li disapplica – Ok la notifica a indirizzo estratto da Inipec – La cartella non opposta blinda l’intimazione.

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Tributi territoriali sulle flotte auto: più difficile contestare l’elusione

L’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) e la tassa automobilistica regionale (Tar) sono divenute il terreno di un contenzioso ad alto impatto economico e sistemico, che vede contrapposti grandi operatori – soprattutto nei settori dell’autonoleggio e del leasing – ed enti territoriali. Oggetto del contendere è il preteso abuso del diritto (articolo 10-bis dello Statuto del contribuente) che sarebbe connesso ai trasferimenti di sede legale di tali operatori verso le Province autonome di Trento e Bolzano, dotate di un regime più favorevole sia in materia di Ipt che di Tar.

In questo quadro incerto, dove ancora non si annoverano pronunce di legittimità, un contributo verso la stabilizzazione di almeno un orientamento sembra giungere dalla richiamata sentenza Cgt di secondo grado del Lazio 1396/13/2026, dove viene valorizzato il caso di una società che ha fornito evidenze incontrovertibili (personale trasferito o assunto, costi sostenuti per sede e dotazioni, eccetera) anche relativamente all’effettività del trasferimento. In sostanza, per quei casi in cui le società, oltre al già rilevante argomento relativo al rispetto delle formalità, imposte come unica condizione dalla norma, si sono premurate anche di fornire documentazione circa l’effettività del trasferimento, le iniziative accertative sembrano essere ancora più in salita.

Regolamenti comunali, il giudice li disapplica

Il regolamento comunale può essere disapplicato dal giudice tributario che ne ravvisi l’illegittimità; infatti, questo potere trova fondamento direttamente dalla legge (articolo 7, comma 5, del dlgs n. 546/1992) che attribuisce al giudice tributario la facoltà di disapplicare atti amministrativi generali, come i regolamenti comunali, se ritenuti illegittimi, mentre il potere di annullamento spetta al giudice amministrativo. Sono le conclusioni che si leggono nell’ordinanza della Cassazione n. 5366/2026 depositata in cancelleria il 10 marzo scorso.

Ok la notifica a indirizzo estratto da Inipec

La notifica di un atto impositivo o della riscossione effettuata all’indirizzo Pec risultante dal registro Inipec è pienamente valida anche se la pretesa riguarda debiti non strettamente inerenti all’attività professionale o d’impresa del destinatario. La casella di posta elettronica certificata costituisce infatti un’entità informatica unitaria legata al codice fiscale, che funge da domicilio digitale per ogni tipologia di comunicazione legale. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Latina nella sentenza n. 311/2026 (presidente relatore Costantino Ferrara), depositata lo scorso 13 marzo.

La cartella non opposta blinda l’intimazione

L’ intimazione di pagamento, atto con cui l’agente della riscossione sollecita l’adempimento prima di avviare l’esecuzione forzata, non può essere utilizzata come “rimessa in termini” per contestare vizi propri della cartella di pagamento o eccezioni di prescrizione maturate anteriormente alla notifica di quest’ultima, qualora il titolo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Latina nella sentenza n. 149/2026 (giudice monocratico Costantino Ferrara), depositata lo scorso 3 febbraio.

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Il video

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Il podcast

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