Stampa & Tributi del 30 Aprile 2026

Oggi si chiude la Rottamazione 5. Adesioni last minute al buioLe ultime pronunce dei giudici tributari in materia di IMU-ICISanzioni tributarie con il dubbio della prescrizione in 5 o 10 anni

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La rassegna stampa riprendere il giorno Lunedì 04 maggio 2026

Oggi si chiude la Rottamazione 5. Adesioni last minute al buio

S i chiude oggi la possibilità di presentare la domanda di adesione alla Rottamazione 5 e le istanze integrative o correttive. Le adesioni dell’ultima ora dovranno essere fatte al buio non essendo più possibili richiedere il prospetto informativo, documento che riporta tutti i dettagli dei carichi rottamabili ed il debito da corrispondere. Resta aperto lo spiraglio, grazie ad un emendamento presentato dalla Lega al dl fiscale (si veda anche ItaliaOggi del 28 aprile 2026), del ripescaggio dei decaduti alla data del 30 novembre 2024 sia dalla rottamazione 4 (riammissione alla quater compresa) sia dai piani di dilazione ordinari con l’agenzia delle entrate riscossione. Sia i primi che i secondi dovrebbero poter accedere al medesimo piano di dilazione previsto per la rottamazione 5, ovvero con 54 rate bimestrali, corrispondendo sanzioni, interessi ed eventuale aggio. Ultime ore per la rottamazione 5 senza prospetto informativo. Come stabilito all’articolo 1 comma 86 della legge di bilancio 2026, i debitori possono manifestare la volontà di procedere con la rottamazione rendendo, entro il 30 aprile 2026. L’adesione in queste ultime ore andrà fatta al buio non potendo più essere richiesto il prospetto informativo, documento che riporta la lista dei carichi rottamabili, il debito residuo, lo sconto applicato dalla definizione agevolata ed il netto da corrispondere.

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di IMU-ICI

Il Collegio ha evidenziato che i commi 5 e 6 dell’art. 12 del D.lgs. n. 472/1997 delineano i confini tra la continuazione (istituto di favore) e la recidiva (istituto punitivo). La continuazione ha la funzione di attenuare la sanzione applicabile al contribuente, che abbia commesso violazioni della stessa indole per più periodi d’imposta. La ratio di tale attenuazione va rinvenuta nel fatto che il contribuente potrebbe non essersi reso conto dell’antigiuridicità del comportamento tenuto, fino a che questo non sia stato oggetto di constatazione da parte dell’Ente deputato alla verifica o all’accertamento. Una conferma di tale assunto si rinviene nello stesso comma 6, in base al quale l’individuazione della violazione e la sua constatazione ad opera dell’Amministrazione interrompono la continuazione.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 9268 del 13/04/2026

l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario, manifestando tale iniziativa il primo atto con cui si esprime la pretesa esattiva di un ben individuato credito tributario, come tale idoneo a far sorgere l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e rientrante nell’ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992. Dunque, ricevuta la notifica del pignoramento presso terzi, il contribuente può (e deve) far valere, in sede di giudizio di merito, l’omissione o la nullità della notifica della cartella di pagamento (o di altro atto presupposto) innanzi al giudice tributario, contestando ogni forma di inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto propedeutico, tramite un’azione riconducibile al citato art. 19, comma 3. Riferimenti giurisprudenziali

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 8299 del 02/04/2026

in tema di ICI come di IMU, debba darsi rilievo non allo status soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari, ma solo agli elementi oggettivi relativi all’immobile, che la Consulta indica testualmente nella “circostanza di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente”.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 8246 del 02/04/2026

La Corte ha ricordato che in caso di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall’amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, ove il plico non venga consegnato per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale, senza che sia necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario (che tale formalità non prevede), e non le disposizioni previste dalla legge n. 890/1982.

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 8242 del 02/04/2026

Sanzioni tributarie con il dubbio della prescrizione in 5 o 10 anni

I nteressi e sanzioni sui tributi prescritti in dieci anni, e non in cinque, nella fase esecutiva. C’è un contrasto nella giurisprudenza di legittimità fra la terza sezione civile e la quinta, una competente per l’esecuzione forzata l’altra sui tributi

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