Stampa & Tributi del 30 Aprile 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

L’esenzione fiscale è aiuto di Stato solo se dà vantaggi selettivi. Esenzioni immobiliari non costituiscono aiuto di stato. Al coniuge superstite niente diritto di abitazione nell’ex casa in comunione. Parchi fotovoltaici su edifici o aree di pertinenza: no all’accatastamento come unità autonome.

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L’esenzione fiscale è aiuto di Stato solo se dà vantaggi selettivi.

Un’esenzione fiscale generale e astratta non costituisce un aiuto di Stato anche quando le condizioni dell’esenzione restringono la platea dei destinatari, a condizione che non conferiscano un vantaggio selettivo. Questo l’importante principio, di stimolo ai legislatori nazionali, stabilito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza C-453/23 in cui affronta le circostanze in cui un’agevolazione fiscale (nello specifico un’esenzione) possa essere considerata selettiva e pertanto in contrasto con la disciplina sugli aiuti di Stato. La Corte Ue parte dal caso di un’impresa polacca a cui era stata negata l’esenzione dall’imposta sui beni immobili che era prevista qualora sul terreno fosse presente una infrastruttura ferroviaria che viene messa a disposizione dei vettori ferroviari. La Corte, tuttavia, evidenzia che vi sono due differenti situazioni in cui un’esenzione fiscale potrebbe essere considerata selettiva.

Esenzioni immobiliari non costituiscono aiuto di stato.

Le esenzioni dalla imposizione immobiliare non congurano aiuto di Stato ex art. 170, par. 1 del TFUE, a condizione che non se ne ravvisi portata discriminatoria. In tale ottica la fattispecie normativa non deve essere costruita nel senso di selezionare i beneciari in ragione di caratteristiche speciche dell’impresa e/o del suo business, potendo quindi estendersi indierentemente anche a soggetti non economici, oltre che a variegati settori produttivi. In questi termini si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 29 aprile 2025 sulla causa C-453/23, i cui contenuti sono stati anticipati con comunicato stampa n. 54/25. La decisione dei giudici europei ha trovato origine in una richiesta di esenzione dall’imposta sui beni immobili avanzata da un’impresa polacca che deteneva sui suoi terreni un raccordo ferroviario privato. Il raccordo è stato messo a disposizione di un vettore ferroviario.

Al coniuge superstite niente diritto di abitazione nell’ex casa in comunione.

opo la morte di uno dei coniugi, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare non si congura quando l’immobile è in comunione con terzi: la tutela dell’articolo 540 secondo comma Cc, che punta alla stabilità della famiglia, risulta realizzabile soltanto quando l’abitazione è di proprietà esclusiva del de cuius oppure in comunione fra quest’ultimo e il coniuge superstite. E dunque se il padre lascia la sua quota della casa ai tre gli, i quali ne diventano comproprietari ciascuno per un terzo, sono questi ultimi a dover pagare l’Imu sull’immobile: la seconda moglie del de cuius, infatti, non può vantare alcun diritto reale sul cespite in quanto coniuge superstite, mentre i gli a suo tempo avevano già ereditato parte del bene dalla madre. Così la Corte di cassazione, sez. tributaria, nell’ordinanza n. 11095 del 28/04/2025.

Parchi fotovoltaici su edifici o aree di pertinenza: no all’accatastamento come unità autonome.

Continuano a susseguirsi decisioni in giudicati tributari – nonostante i molteplici chiarimenti ministeriali – su questioni riguardanti le modalità di accatastamento degli impianti fotovoltaici che hanno subìto una evoluzione nel tempo sulle modalità di calcolo della rendita, ma non per quelle di accatastamento. Tra queste rileva la sentenza 5/5/2025 della Cgt Veneto, riguardante questioni di Imu e Tasi, che decide sull’appello di un Comune contro la sentenza n. 291/2024 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, sezione 1, in data 30 giugno 2022, che ha accolto i ricorsi riuniti e annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente.