Stampa & Tributi del 29 gennaio 2026

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Rottamazione locale su misura.

Rottamazione enti locali in stile sartoriale: i Comuni possono adottare definizioni agevolate stabilendo il perimetro applicativo, lo sconto applicabile ed anche la struttura del piano di dilazione. L’eventuale recinto della rottamazione “locale” può essere allargato, sempre a scelta dell’ente, per definire eventualmente anche liti pendenti, procedure di accertamento in corso, dilazioni revocate e poste affidate a terzi riscossori con la sola esclusione dei carichi affidati all’agenzia delle entrate riscossione, la cui definizione è possibile solo se esplicitamente prevista dalla legge statale. All’ente inoltre resta possibile, in caso di norme statali che dovessero concedere “sconti” di maggiore intensità, di aderire a tali disposizioni permettendo di definire debiti tributari anche mediante la riduzione del tributo originariamente dovuto. Nel potenziale perimetro settabile della definizione possono rientrate anche poste affidate a riscossori esterni, poiché come riportato dall’Ifel l’oggetto della definizione è l’entrata comunale indipendentemente dalle forme di gestione, interna o esterna, ovvero affidata a società concessionaria o a società in house mentre restano escluse quelle nelle mani di Entrate- Riscossione la cui definizione è possibile solo se esplicitamente prevista dalla legge statale.

Tari, fabbisogni standard aggiornati: possibile ritocco delle tariffe 2026.

Pubblicate dal dipartimento delle Finanze le nuove linee guida per l’applicazione dei fabbisogni standard nella determinazione del piano economico finanziario della Tari per il quadriennio 2026 – 2029. In base all’articolo 1, comma 653, legge 147/2013, ai fini della determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani da finanziare con il gettito della Tari si deve tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard. Questi ultimi sono costituiti dal costo medio di gestione di ciascuna tonnellata di rifiuti, stabilito a livello nazionale, corretto con alcune variabili allo scopo di ottenere il fabbisogno riferibile ad ogni Comune.

Imposta di soggiorno, l’albergatore evita il danno erariale.

E vita il danno erariale l’albergatore che non versa l’imposta di soggiorno al Comune. Dal 2020, con le modifiche introdotte in tempi di Covid, il gestore della struttura ricettiva non è più «agente contabile» dell’ente impositore ma «responsabile d’imposta»: l’imprenditore, dunque, risulta debitore in proprio verso l’ente locale, il quale può rivolgersi anche solo nei confronti dell’albergatore pretendendo l’imposta non pagata dal turista più la sanzione del 30 per cento; tanto che il reato di peculato è stato escluso perché il gestore non maneggia denaro appartenente all’ente pubblico. Soprattutto l’interpretazione autentica contenuta nel decreto-legge 21.10.2021, n. 146, convertito dalla legge 17.12.2021, n. 215, estende la qualifica responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa sui turisti, ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020. Risultato: sulla controversia decide il giudice tributario e non la Corte dei conti. Così le Sezioni unite civili della Cassazione nell’ordinanza n. 1527 del 23/01/2026.

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