Stampa & Tributi del 29 Aprile 2026

Divieto di doppia imposizione, secondo la visione del Tar Lombardia sezione di Brescia. Sanzioni tributarie, la riforma non riduce la confisca.

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Divieto di doppia imposizione, secondo la visione del Tar Lombardia sezione di Brescia.

La sentenza n. 545/2026 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, depositata il 20 aprile 2026, ha introdotto un’interpretazione innovativa e controversa in materia di canone unico patrimoniale (Cup), discostandosi da orientamenti giurisprudenziali consolidati e sollevando questioni di rilevante impatto per gli enti locali e gli operatori del settore pubblicitario Il contenzioso in particolare nasce da due ricorsi riuniti, proposti da una società operante nel settore della pubblicità contro la Provincia di Brescia. Preliminarmente i giudici del Tar hanno sostenuto che il Cup si qualifichi non come un tributo, ma come un’entrata patrimoniale di natura corrispettiva. La sua finalità non sarebbe disincentivare l’uso di beni pubblici, ma “l’elaborazione di una tariffa semplice ed equa che valorizzi e renda facilmente disponibili questi beni sul mercato”. Il Tar Lombardia ha respinto la tesi della Provincia, secondo cui la doppia imposizione sarebbe legittima tutte le volte che un impianto pubblicitario viene collocato lungo una strada provinciale, generando due distinti presupposti legati all’occupazione e alla diffusione, a favore rispettivamente di Provincia e Comune, riflettendo l’assetto normativo preesistente (Cosap alla Provincia, Icp al Comune). Tesi prevalente condivisa da diversi tribunali, tra cui Tribunale Di Novara, Sentenza n. 126 del 18 Marzo 2025, Tribunale Di Pavia, Sentenza n. 98 del 24 Gennaio 2025 e Tar Veneto con sentenze 18 e 19 del 2026. Il Tar invece ha affermato in modo netto e assolutamente non condivisibile che: “Il divieto di doppia imposizione (articolo 1, comma 820) non prevede deroghe su base soggettiva, e non contiene rinvii alla normativa previgente. Pertanto, la Provincia non può conservare il canone per l’occupazione di suolo pubblico quando contemporaneamente sia dovuto il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari”.

Sanzioni tributarie, la riforma non riduce la confisca.

E la misura ablativa a carico del socio unico della srl che ha optato per la trasparenza fiscale, pur formalmente disposta come confisca per equivalente, è nei fatti diretta, e dunque ha natura recuperatoria e non sanzionatoria, perché colpisce il profitto dell’evasione di cui si è appropriato la persona fisica: i redditi societari sono imputati in automatico in capo al socio unico. Così la Cassazione penale, sezione terza, nella sentenza n. 14990 del 27/04/2026.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=qzOhQ61J7KI

Il podcast

https://lnkd.in/dVUmTj9vi