Stampa & Tributi del 29 Aprile 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Rottamazione 4 in cinque passi. Imu e immobili merce: niente esenzione in caso di ristrutturazione o locazione temporanea.

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Rottamazione 4 in cinque passi

Riammissione alla rottamazione quater alla resa dei conti: ultimi due giorni a disposizione dei contribuenti “decaduti” non solo per presentare la domanda per riattivare i benefici della definizione delle cartelle ma anche per modificare o integrare quella già presentata. Rimettere mano all’istanza già presentata entro il 30 aprile prossimo può risultare utile per eventualmente spacchettare le cartelle su più domande ed avere più piani di dilazioni singolarmente gestibili evitando il rischio di una (ulteriore) decadenza generalizzata dalla rottamazione. Per chi non avesse ancora presentato la domanda è consigliabile farlo repentinamente e operando nell’area riservata (non in quella pubblica) del sito dell’agenzia delle entrate senza attendere le ultime ore del 30 aprile al fine di evitare ingorghi sul portale che potrebbero rallentare o rendere difficoltosa la procedura.

Imu e immobili merce: niente esenzione in caso di ristrutturazione o locazione temporanea

Due recenti ordinanze della Corte di cassazione hanno affrontato due aspetti particolarmente interessanti in merito all’esenzione prevista nell’Imu per i “fabbricati merce”. Il riferimento è alla disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 9-bis, del Dl 201/2011, in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall’Imu i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locali. Disposizione ripresa anche dalla disciplina della “nuova Imu”, all’articolo 1, comma 751, della legge 160/2019, il quale ha previsto l’esenzione dei predetti fabbricati, a decorrere dal 1° gennaio 2022. La prima ordinanza, la n. 10392 del 27/11/2024, pubblicata il 21/4/2025, si è occupata della spettanza della predetta esenzione nel caso di fabbricati acquistati da un’impresa per essere successivamente oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Dpr 6/6/2001, n. 380 e quindi destinati alla vendita. In proposito il Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 11/DF del 11/12/2013, aveva ritenuto che nel concetto di fabbricati costruiti potessero rientrare anche i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice sui quali la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi delle norme sopra citate. Ciò in quanto i fabbricati costruiti, così come quelli oggetto di recupero/ristrutturazione, sono considerati, ai fini del tributo, come area fabbricabile fino alla conclusione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. La sentenza n. 8280/2025 pare assumere invece una posizione differente. Pur se la stessa afferma esplicitamente solo che l’esenzione in parola non si applica durante il periodo di svolgimento dei lavori di ristrutturazione/restauro (periodo nel quale il tributo viene commisurato al valore dell’area fabbricabile), poiché la norma di esenzione fa riferimento ai fabbricati costruiti, la sentenza ha condiviso la risoluzione del Mef. La seconda ordinanza, n. 10394/2025, ha affrontato invece una questione sempre molto dibattuta. Come specificato in precedenza, la norma dell’articolo 13, comma 9-bis, del Dl 201/2011 prima ed il comma 751 dell’articolo 1 della legge 160/2019 oggi, hanno stabilito che l’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita non compete laddove i fabbricati siano concessi in locazione.

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Il video

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Il podcast

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