Stampa & Tributi del 28 ottobre 2025

Le leggi di bilancio non possono ampliare le differenze territoriali. Memorie condizionate nei giudizi tributari. Cartelle, non va allegato l’atto presupposto. Imposta di soggiorno, «nelle more» novità spinose per i Comuni.

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Le leggi di bilancio non possono ampliare le differenze territoriali

Dalla Consulta è arrivato nei giorni scorsi un altro alert importante sulla gestione della finanza pubblica. Non è possibile, ha spiegato la Corte nella sentenza 152/2025, bloccare per cinque anni l’impiego per investimenti delle somme accantonate per il contributo alla finanza pubblica nelle Regioni in disavanzo, perché il meccanismo concretizza una pericolosa interdizione, tale da determinare un divario infrastrutturale eccessivo tra i territori violando il principio di eguaglianza sostanziale (si veda NT+ Enti Locali & Edilizia del 17 ottobre scorso). L’architettura della Repubblica (articolo 114 della Costituzione) implica di mettere lo Stato centrale insieme all’intera comunità politico-istituzionale articolata tra più livelli, regionale e locale. In questo senso va valutato il contenuto delle leggi di bilancio, soprattutto quando si mette mano all’imposizione di obblighi al sistema autonomico territoriale. Con la sentenza (redattore Luca Antonini), il giudice delle leggi ben interpreta gli obblighi imposti dallo Stato alle Regioni, nel rispetto del principio per il quale le amministrazioni territoriali dispongano di risorse proprie e di autonomia di bilancio. Una peculiarità, questa, che consente loro di programmare interventi sulla base alle loro diverse esigenze territoriali.

Memorie condizionate nei giudizi tributari

Nel giudizio tributario è inammissibile proporre nuovi motivi d’impugnazione soltanto in sede di memorie illustrative e, laddove le nuove censure, sollevate in primo grado solo con memoria, vengano poi riproposte in appello, anche quest’ultimo sarà parimenti sulle stesse inammissibile. È quanto prescrive nelle motivazioni la Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 1604/2025.

Cartelle, non va allegato l’atto presupposto

La cartella di pagamento che faccia riferimento a un altro atto presupposto è validamente motivata con il solo richiamo allo stesso senza che tale atto debba essere necessariamente allegato. È il canone richiamato nell’ordinanza n. 21128/2025 emessa dalla sez. V civile della Corte di Cassazione.

Imposta di soggiorno, «nelle more» novità spinose per i Comuni

Le misure incrementali sull’imposta di soggiorno attualmente vigenti si applicheranno anche per il 2026, è quanto scritto nell’articolo 121 del testo “bollinato” del disegno di legge di bilancio da poco diffuso; ma il maggior gettito sarà destinato «per il 30% al bilancio statale, per incrementare le risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità e del fondo per l’assistenza ai minori». La nuova disposizione arriva «nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive», infilandosi effettivamente in un roveto molto pungente. La norma in itinere appare criticabile sotto almeno tre aspetti. La prima seria perplessità verte sulla futura e alquanto aleatoria quantificazione tecnica del “maggior gettito”, vista l’ampia autonomia di cui gli enti dispongono in materia di articolazione delle tariffe (che il nuovo decreto in parte va anche ad ampliare), oltre che nelle modalità e nelle tempistiche sia di accertamento che di riscossione. La seconda è rappresentata dalla sgradita novità per i Comuni di dover – per la prima volta – versare allo Stato una quota proprio di uno dei tributi locali più rappresentativi della loro autonomia, istituito dal Dlgs sul federalismo municipale in base alla legge delega 42/2009 attuativa dell’articolo 119 della Costituzione. La terza, infine, si riferisce alla destinazione dell’imposta di soggiorno, che attualmente ricomprende finalità ampie ma comunque inerenti alla gestione delle esternalità determinate dei flussi turistici; il decreto vi aggiungerebbe, adesso, uno scopo del tutto eterogeneo ed estraneo all’ambito originario.