Stampa & Tributi del 28 Novembre 2025

Società di riscossione inhouse di fronte alle nuove sfide. Manovra, più flessibilità su avanzi liberi e imposta di soggiorno. La dichiarazione tardiva: effetti e conseguenze. Poteri ampi per i concessionari. Teams per il processo tributario

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Società di riscossione inhouse di fronte alle nuove sfide

Il convegno organizzato da ASPEL e IFEL ha offerto un quadro aggiornato e ricco di spunti sul futuro della riscossione dei tributi locali e sul ruolo delle società inhouse, in un momento in cui il tema è tornato centrale nel dibattito politico e parlamentare. Del resto, Governo e Parlamento condividono ormai la consapevolezza che l’efficacia del recupero delle entrate rappresenti un pilastro essenziale per la tenuta finanziaria di Regioni, Province e Comuni, e che sia oggi una vera a propria priorità nazionale da perseguire. Da qui gli interventi normativi che subordinano i contributi statali pluriennali al rafforzamento organizzativo e tecnologico degli enti, che devono però seguire una strategia complessiva e razionale.

Manovra, più flessibilità su avanzi liberi e imposta di soggiorno

Nel cantiere delle modifiche alla manovra si fanno largo tre novità per gli enti locali. Mentre a Palazzo Chigi si chiudeva il vertice di maggioranza al Senato nel pomeriggio c’è stato un confronto, anche con le opposizioni, su temi condivisi (enti locali, calamità e italiani all’estero), ma fuori al momento dai correttivi segnalati. Un po’ di flessibilità dovrebbe riguardare l’utilizzo dell’avanzo libero, che dovrebbero essere lasciati nella disponibilità degli enti una volta soddisfatte le priorità del ripiano dei debiti fuori bilancio e della salvaguardia degli equilibri.

La dichiarazione tardiva: effetti e conseguenze

La presentazione della dichiarazione nell’ambito dei tributi locali (sia essa Imu, Tari o imposta di soggiorno) rappresenta una formalità molto significativa. Tuttavia, capita sovente che i contribuenti percepiscano questo adempimento soltanto come un mero “vezzo” burocratico, di natura meramente formale, la cui mancanza non produce effetti negativi. Il giudice di legittimità ha più volte sconfessato la suddetta impostazione ritenendo che la mancanza della formalità sia un vero e proprio “vulnus” non sanabile con la conseguenza perdita dell’eventuale beneficio fiscale.

Con l’ordinanza 10390 del 21.04.2025 è stato ribaltato un giudizio in cui sia la Ctp sia la Ctr avevano ritenuto ammissibile una dichiarazione relativa ai beni merci presentata nell’anno 2019 per l’anno di imposta 2014. Nel ribadire la necessita, a pena di decadenza dal beneficio, dell’espletamento dell’obbligo dichiarativo e che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ha ritenuto superflua la dichiarazione tardiva “pur se il Comune è a conoscenza sin dall’origine dell’edificazione dei fabbricati”. Ma la Corte si è spinta anche oltre il singolo caso richiamando un proprio precedente arresto con riguardo all’esenzione prevista per abitazione principale degli appartenenti alle forze armate e di polizia affermando che “una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire dopo il 30 giugno dell’anno successivo quello di riferimento) essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio”.

Poteri ampi per i concessionari

Legittimazione sostanziale e processuale del soggetto affidatario per il recupero delle entrate locali. Se un ente locale affida in concessione le attività di accertamento e riscossione coattiva a un soggetto iscritto all’albo ministeriale, lo stesso può emanare gli atti e ha il potere di difendere l’amministrazione nelle relative controversie. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 26680 del 3 ottobre 2025. Per i giudici di legittimità, “in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al concessionario”. E gli viene conferita “non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le relative controversie”

Teams per il processo tributario

L a giustizia tributaria si evolve e cambia regole. Dal 1° dicembre 2025, le udienze tributarie da remoto si terranno su Microsoft Teams. Obbligatorio l’invio anticipato dei link personali, la verifica del collegamento in apertura d’udienza e il rinvio in caso di malfunzionamenti. Saranno inoltre vietate le registrazioni e le comunicazioni tramite la chat interna di Teams. È quanto stabilisce il decreto del 24 novembre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 275 del 26 novembre 2025.

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