Stampa & Tributi del 27 maggio 2025

L’aggiornamento delle tariffe Cup per il 2025. Cin rinviato a gennaio ‘25- #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

A Venezia e Milano tasse al top. Imu, enti pubblici all’appello. Sospensione delle attività in caso di irregolarità nei tributi locali. Agenzia delle entrate in giudizio. Agenzia delle entrate in giudizio. Prova, in salvo il nuovo onere.

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A Venezia e Milano tasse al top.

Venezia è il comune capoluogo di provincia con la maggiore pressione scale: 2.437 euro l’anno per abitante, seguita da Milano con oltre 2.100 euro. Dietro la città più ricca d’Italia, altre città d’arte come Firenze (2.027 euro), Siena (1.813) e Roma (1.600), segno che la gestione dei servizi destinati non solo ai residenti ma anche ai turisti richiede un impegno nanziario e quindi un livello di tassazione maggiore. All’opposto, il capoluogo di provincia che tassa di meno è Barletta con meno di 651 euro pro capite a fronte di un reddito imponibile di 10 mila euro ad abitante, di poco superiore rispetto a quello del capoluogo “più povero” d’Italia che si trova sempre in Puglia ed è Andria con meno di 10 mila euro pro capite di reddito e una pressione scale di 718 euro ad abitante, ossia meno di un terzo di quella di Milano. E’ quanto emerge da un report di Rep, il Centro di ricerca sugli enti pubblici di Fondazione etica. L’indagine curata da Paola Caporossi incrocia tutta una serie di indicatori (dall’autonomia nanziaria alla pressione scale, dalla capacità di riscossione alla spesa per il personale, dalla tempestività dei pagamenti allo smaltimento dei debiti commerciali) in sei macroaree (bilancio, governance, personale, servizi, appalti e ambiente) elaborando una sorta di rating dei capoluoghi di provincia, misurato con un Indice di capacità amministrativa, che quest’anno ha premiato Venezia, seguita da Bologna e Mantova. Bocciati invece i capoluoghi di provincia siciliani e in genere quelli del Sud con Trapani, Messina, Agrigento, Catania, Cosenza, Caserta, Siracusa e Caltanissetta agli ultimi posti della classica.

Imu, enti pubblici all’appello.

Enti pubblici: dichiarazione IMU da presentare sempre. Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dell’Imposta municipale unica da parte degli enti pubblici non commerciali (Università, ASL, enti di previdenza, ecc.). Per tali enti l’obbligo di presentazione del modello dichiarativo IMU scatta ogni anno, a dierenza di quanto previsto per le persone siche o per gli enti commerciali in relazione ai quali, una volta presentata la dichiarazione, laddove obbligatoria, essa esplica eetti anche per gli anni successivi, sempre che non si verichino modiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare di IMU dovuta.

Sospensione delle attività in caso di irregolarità nei tributi locali.

La possibilità per i Comuni di negare il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio dell’autorizzazione commerciale nel caso di irregolarità nel pagamento dei tributi locali richiede la necessità di essere di fronte a violazioni definitivamente accertate; l’irregolarità fiscale non può portare alla revoca dell’autorizzazione in qualsiasi momento, ma solo nelle fasi di rilascio, rinnovo o di verifica della segnalazione certificata di inizio attività. Questi sono gli importanti principi sanciti dalla Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 338, pubblicata il 23/04/2025, che si pongono almeno in parte in contrasto con la posizione del Consiglio di Stato sostenuta nella sentenza 8875/2022. La sentenza fa riferimento alla disposizione dell’articolo 15-ter del Dl 34/2019 la quale, nell’intento di rafforzare gli strumenti a disposizione degli enti locali per combattere l’evasione nel pagamento dei tributi comunali, ha consentito ai Comuni di prevedere, con apposita norma regolamentare, che il rilascio, il rinnovo o la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive siano subordinati alla regolarità nel pagamento dei tributi locali.

Agenzia delle entrate in giudizio.

La mancata costituzione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in un giudizio tributario promosso contro la stessa, può arrecare danni considerevoli all’erario, tali da integrare condotte connotate da possibili riessi di rilevanza penale. L’adito giudice tributario è dunque tenuto a trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica, al ne di accertare eventuali omissioni di atti d’ucio o altri reati contro la pubblica amministrazione. È quanto si legge nella sentenza n.4112/18/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma (Relatore De Nictolis, Presidente Petrongari) dello scorso 26 marzo.

Prova, in salvo il nuovo onere.

Nel giudizio tributario, il nuovo onere della prova, previsto dal comma 5-bis dell’art. 7 del D.lgs. 546/1992, che prevede sia l’Amministrazione Finanziaria a dover provare in giudizio le violazioni contestate, non si pone in contrasto con l’applicazione delle presunzioni legali che pongono a carico del contribuente l’onere della prova. In tal senso si è espressa la CGT di Secondo grado della Toscana, sezione 2, con la sentenza n. 198 del 18 febbraio 2025. I giudici del gravame, richiamando un primo orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, hanno sottolineato che “la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (cfr. Ordinanza del 27/10/2022 n. 31878 – Corte di Cassazione – Sez. 5).

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