Rottamazione quinquies, per le rate versate nel periodo di sospensione va contattata l’AdER. Le rettifiche non chiudono le liti. Per la ristrutturazione cade la pretesa di Tasi. Aree edificabili, ampia la nozione ai fini Imu. Docfa, la stima diretta integra la motivazione.
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Rottamazione quinquies, per le rate versate nel periodo di sospensione va contattata l’AdER.
Nel caso descritto, la situazione presenta alcune complessità che meritano un’analisi attenta alla luce della normativa applicabile e delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate-Riscossione. Ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 199/2025 (legge di Bilancio per il 2026), le rateazioni in essere alla data di presentazione della domanda di rottamazione-quinquies restano «sospese fino al 31 luglio 2026», limitatamente ai carichi inclusi nella domanda di adesione. Pertanto, i pagamenti effettuati dal contribuente tra gennaio e maggio 2026, relativi a cartelle inserite nella domanda di rottamazione, sono stati versati in un periodo in cui l’obbligo di pagamento delle rate era formalmente sospeso.
Le rettifiche non chiudono le liti.
La rettifica di un avviso di accertamento, in autotutela, non sostituisce l’atto precedentemente emanato. La revoca parziale di un precedente atto, infatti, riduce la pretesa fiscale e non comporta la cessata materia del contendere. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 20806 del 19 giugno 2026.
Per la ristrutturazione cade la pretesa di Tasi.
La sottoposizione di un immobile a lavori di ristrutturazione tali da impedirne l’utilizzo fa venir meno il presupposto impositivo della Tasi. In tali ipotesi il tributo non può essere richiesto limitatamente al periodo in cui il bene risulti oggettivamente inutilizzabile, purché il contribuente dimostri con idonea documentazione la reale consistenza degli interventi edilizi e l’impossibilità di un ordinario godimento del cespite. Sono i canoni espressi dalla Cgt di I grado di Roma (giudice monocratico Pezzella) nella sentenza n. 10681/2026, depositata lo scorso 6 luglio.
Aree edificabili, ampia la nozione ai fini Imu.
La nozione di area edificabile ai fini Imu si fonda sulla potenzialità edificatoria impressa dagli strumenti urbanistici. La mancata edificazione del terreno o l’assenza di piani attuativi non eliminano il presupposto dell’Imu, ma possono incidere soltanto sulla determinazione del valore venale da assumere quale base imponibile. È quanto si trae dalla sentenza n. 2266/2026 della Cgt di II grado del Lazio.
Docfa, la stima diretta integra la motivazione.
Negli accertamenti catastali conseguenti alla procedura docfa, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento deve essere valutato alla luce della natura partecipativa del procedimento. Quando la rendita è determinata mediante stima diretta dell’ufficio, la relazione estimativa costituisce il fondamento della pretesa ed è sufficiente a consentire al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica, senza che sia necessaria un’ulteriore e analitica esposizione degli elementi tecnici utilizzati. Sono i canoni resi dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 408/2026.
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Il video
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Il podcast
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