Invito a comparire facoltativo in caso di istanza di accertamento con adesione. Ifel, invio dei dati sulla perequazione Tari sul sito di Csea entro fine mese. Terreni non edificabili, prove a 360 gradi. Sulla Tari ora il caos delle esclusioni parziali.Tari, l’agriturismo non è assimilabile a un albergo.Nulla (non inesistente) la notifica in succursale.
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi
Invito a comparire facoltativo in caso di istanza di accertamento con adesione.
La sentenza 29212/2024 della Cassazione consolida il proprio orientamento in ordine alla facoltà per l’Ufficio (non un obbligo, quindi) di invitare il contribuente a comparire in caso di istanza di accertamento con adesione presentata in base all’articolo 6, comma 2, del Dlgs 218/1997 a fronte della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo, secondo il testo normativo ratione temporis applicabile alla controversia oggetto del giudizio di legittimità (i.e. formulazione vigente sino al 30 giugno 2020). La pronuncia consente di attualizzare il principio in essa contenuto rispetto alle modifiche normative intervenute nell’ambito del diritto al contraddittorio e delle variegate geometrie relative all’accertamento con adesione. In particolare, tra gli altri motivi di ricorso (tutti rigettati), il ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs 218/1997, in quanto l’Ufficio non lo aveva invitato a comparire a fronte dell’istanza di accertamento con adesione regolarmente notificata. La Corte ha ritenuto tale censura infondata, atteso che, come già chiarito in precedenti interventi (all’uopo richiamando le sentenze nn. 31472/2019 e 28051/2009), l’invito a comparire “integra una facoltà e non un obbligo per l’ufficio, sicché la sua omissione non si traduce in una nullità dell’atto impositivo precedentemente adottato”
Ifel, invio dei dati sulla perequazione Tari sul sito di Csea entro fine mese.
Disponibile sul sito della Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali) il portale DataEntry Rifiuti per l’invio delle dichiarazioni alla Csea per il settore rifiuti, per la comunicazione obbligatoria dei dati sulle componenti perequative UR1 (per copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti) e UR2 (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi), che tutti i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, dovranno effettuare entro il 31 gennaio 2025. Lo ricorda Ifel, allegando anche le FAQ sull’utilizzo e la compilazione del DataEntry Rifiuti. Per accedere al DataEntry Rifiuti, bisogna prima aver effettuato la registrazione al Portale Anagrafica Operatori Csea ed essere in possesso del Codice Csea per il Settore Rifiuti. Le indicazioni per effettuare la registrazione all’Anagrafica Operatori Csea sono contenute nella circolare n. 23/2024/rif.
Il nuovo classamento va motivato in dettaglio.
G li avvisi di accertamento in rettica di dati catastali necessitano di una rigorosa motivazione in ordine ai precisi fatti costitutivi della pretesa, esplicitando le chiare ragioni che hanno imposto la diversa classicazione dell’immobile. Non spetta al giudice tributario, nemmeno attraverso uno sforzo ermeneutico, ricavare una valida motivazione da un atto dell’ucio genericamente motivato. È il principio stabilito dalla sentenza n. 2349/2024 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio e depositata il 9 aprile 2024.
Terreni non edificabili, prove a 360 gradi.
È carente di motivazione l’avviso di accertamento Imu che disconosca l’esenzione dal tributo a terreni per i quali il contribuente, con ampia documentazione e rilievi peritali allegati a dichiarazioni tempestivamente presentate, ne abbia ecacemente escluso la natura edicatoria, senza che, sul punto, l’ucio dell’ente abbia validamente replicato nell’atto. È il canone arontato dalla sentenza n. 20/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (presidente relatore Costantino Ferrara), depositata il 2 gennaio.
Sulla Tari ora il caos delle esclusioni parziali.
Siamo alle solite, non si riesce ad effettuare alcun intervento coordinato sui tributi comunali, martoriati da interventi normativi sparsi. L’ultimo esempio è la modifica all’articolo 238, comma 10 del Dlgs 152/2006, che pur essendo abrogato continua a essere oggetto di interventi per integrare, in modo disorganico, la Tari disciplinata dalla legge 147/2013. L’articolo 27 della legge annuale per la concorrenza (legge 193/2024) ha modificato il comma 10, che disciplina la fuoriuscita dal servizio pubblico dei rifiuti, prevedendo che la possibilità possa essere esercitata anche nel caso in cui «una parte» dei rifiuti venga avviata al riciclo (nuova previsione) o al recupero: modifiche non di poco conto, visto che il comma 649 della legge 147/2013, fa riferimento al solo riciclo. Ma la questione più rilevante è la possibilità di fuoriuscire dal servizio pubblico anche nel caso di avvio al riciclo/recupero di una parte dei rifiuti: in questo caso la parte variabile è esclusa tutta o solo in misura proporzionale alla parte dei rifiuti avviati autonomamente al riciclo/recupero? E come si coordina questo con il comma 649, che prevede già una riduzione proporzionale ai rifiuti urbani simili avviati al riciclo a spese del produttore? Ci sarà chi, avviando al recupero l’1% dei propri rifiuti, chiederà l’esclusione dell’intera parte variabile.
Tari, l’agriturismo non è assimilabile a un albergo.
Gli agriturismi non sono equiparabili alle strutture alberghiere o para-alberghiere per la Tari. A confermarlo è il Tar della Campania con la sentenza 171/2025. Il contenzioso trae origine dal regolamento di un Comune per l’applicazione della Tari e dalla successiva delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto il «Piano tariffario Tari» per il medesimo comune. In tali documenti, il Comune aveva di fatto equiparato ai fini della determinazione della tariffa rifiuti le attività alberghiere e paraalberghiere alle strutture agrituristiche. Tali documenti sono stati oggetto di impugnazione da parte di un imprenditore agrituristico operante nel Comune in questione che ha ritenuto come tale equiparazione non tenesse in considerazione le particolarità soggettive delle imprese agrituristiche, nonché i limiti che la normativa nazionale impone ai Comuni in tema di assimilazioni e determinazione delle aliquote. Il contribuente nel proprio ricorso ha ritenuto illegittima l’assimilazione effettuata dal Comune all’attività paraalberghiera dell’attività agrituristica e la conseguente incorporazione della categoria nell’elenco delle categorie di attività commerciali recanti un’omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. I giudici amministrativi, nello sviluppo del proprio giudizio, hanno ricostruito i principali passi che hanno portato all’attuale quadro normativo, partendo dalla prima legge in materia agrituristica (legge 730/1985), passando per la legge quadro in tema di modernizzazione del settore agricolo (Dlgs 228/2001) e infine giungendo alla versione vigente dell’articolo 2135 del Codice civile e alla nuova legge in materia agrituristica (legge 96/2006).
Nulla (non inesistente) la notifica in succursale.
L a notica del ricorso avvenuta presso una sede diversa da quella legale dell’ucio tributario comporta la nullità della stessa, salvo però il potere del giudice di disporne la rinoticazione presso la sede eettiva al ne di assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio. È il canone osservato dall’ordinanza n. 28527/2024 emessa dalla Corte di Cassazione sez. V tributaria e depositata il 6 novembre scorso.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=ufKWh-E08Fc
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu