Alloggi sociali, esenzione allacciata ai requisiti. Affitti parziali, esenzioni salve. Tari, non è impugnabile la rettifica in autotutela. Antenne e impianti fotovoltaici, il Consiglio di Stato allarga le maglie delle autorizzazioni
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Alloggi sociali, esenzione allacciata ai requisiti
A i fini del riconoscimento dell’esenzione Imu per gli alloggi sociali rileva la destinazione dell’immobile a soddisfare esigenze abitative di soggetti svantaggiati, non la natura soggettiva del proprietario né la classificazione amministrativa. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado della Lombardia nella sentenza n. 2566/2025.
Affitti parziali, esenzioni salve
L’ esenzione Imu per l’abitazione principale spetta al contribuente anche nel caso in cui l’immobile venga locato parzialmente a terzi, purché il possessore vi mantenga la residenza e la dimora abituale. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8236 del 2 aprile 2026.
Tari, non è impugnabile la rettifica in autotutela
N on costituisce atto impugnabile la rettifica parziale in autotutela che l’ente comunale abbia disposto in riduzione rispetto a una pretesa Tari originaria, trattandosi non di nuova pretesa ma di correttivo in melius di precedente atto definitivo. È quanto reso dalla Cgt di I grado di Latina nella sentenza n. 294/2026 (presidente relatore Costantino Ferrara), depositata lo scorso 13 marzo.
Antenne e impianti fotovoltaici, il Consiglio di Stato allarga le maglie delle autorizzazioni
La pianificazione comunale non può mai tradursi in un vincolo assoluto di localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e il diniego richiede una verifica concreta in relazione alla copertura del servizio. Per favorire le energie rinnovabili, nelle conferenze di servizi opera il silenzio-assenso anche per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica. Con due sentenze il Consiglio di Stato estende la possibilità di installare infrastrutture e impianti.
Con la sentenza n. 2869/2026, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello in quanto le infrastrutture per telecomunicazioni costituiscono opere di “urbanizzazione primaria”, sono di “pubblica utilità” e rispondono a un “preminente interesse generale” ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003).
Con la sentenza n. 2855/2026, la quarta sezione del Consiglio di Stato dichiara infondato l’appello. Cita in primo luogo la giurisprudenza della Corte costituzionale che, nel prevedere che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell’ambito di un procedimento unico, esprime un principio fondamentale funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti rinnovabili e volto a bilanciare l’esigenza di potenziare tali fonti con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico culturale e della biodiversità. Inoltre ricorda che per la conferenza di servizi il legislatore ha introdotto una regola diversa dall’unanimità.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=jFcSWo9G-nE
