Tributi locali, sanzioni ridotteImu, in vista della rata del 16 giugno pressing per la proroga del prospettoTari, accertamento nelle mani del gestoreNotifica alla madre convivente: è sufficiente la raccomandata semplice
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Tributi locali, sanzioni ridotte
D al prossimo anno sanzioni sse e ridotte per le violazioni commesse in materia di tributi locali. Per le omesse dichiarazioni e le dichiarazioni infedeli non ci sarà più la scelta discrezionale del funzionario responsabile dell’amministrazione locale tra il minimo e il massimo. La sanzione è ssa e verrà applicata nella misura del 100 per cento per le omesse dichiarazioni e del 40 per cento per quelle infedeli. Lo prevede l’articolo 12 dello schema di decreto legislativo, di prossima emanazione, in attuazione ai principi contenuti nella legge delega scale 111/2023. Pertanto, con la riforma del sco locale saranno previste penalità meno pesanti per omessa dichiarazione e dichiarazione infedele, con abolizione dell’attuale forbice tra minimo e massimo. Per semplicare l’attività di accertamento, il legislatore abolisce l’opzione tra sanzione minima e massima rapportata alla condotta del contribuente. Il funzionario responsabile irrogherà una sanzione standard del 100 per cento (anziché dal 100 al 200), in caso di omessa dichiarazione, e del 40 per cento (anziché dal 50 al 100) per dichiarazione infedele.
Imu, in vista della rata del 16 giugno pressing per la proroga del prospetto
Lunedì 16 giugno scade la rata di acconto dell’Imu 2025, ma già ci sono avvisaglie di complicazioni. La normativa (comma 762, legge 160/2019) prevede che i soggetti passivi effettuino il versamento dell’imposta al Comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessiva in un’unica soluzione , da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre 2025 applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Nel 2025 è entrato in vigore il nuovo sistema di approvazione delle aliquote. Il Comune deve scegliere tra quelle “approvabili” inserite in un prospetto ministeriale. Da quest’anno non è più necessario andare alla ricerca delle delibere comunali, ma sarà sufficiente visionare il sito del dipartimento Finanze e cercare il Comune. Qui sono pubblicati i prospetti con le aliquote approvate dai Comuni, che prevalgono rispetto alla delibera se non c’è coincidenza di contenuto. Ipotesi non remota, viste le difficoltà incontrate dai Comuni in questo primo anno di applicazione del nuovo sistema, tant’è che sembra sia allo studio una proroga dei termini (al 15 settembre) per riapprovare il prospetto.
Tari, accertamento nelle mani del gestore
Il decreto legislativo di riforma dei tributi locali modifica l’accertamento esecutivo. La normativa prevede che il soggetto legittimato alla riscossione forzata informi con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. La previsione si applica se la fase coattiva non è svolta dall’ente che notifica l’accertamento, tant’è che in questo occorre indicare il soggetto che procederà alla riscossione coattiva, anche se l’omissione non comporta la nullità dell’atto. Con il Dlgs si precisa che la raccomandata non va inviata se la riscossione è effettuata dallo stesso soggetto che ha emesso l’atto di accertamento. Si tratta di modifica che chiarisce quello che era già evidente, ma comunque utile per evitare contenziosi strumentali.
Notifica alla madre convivente: è sufficiente la raccomandata semplice
In caso di notifica di un atto impositivo a soggetto diverso dal destinatario, il messo può dare notizia della notificazione dell’atto al medesimo destinatario mediante una lettera raccomandata senza avviso di ricevimento. Lo ha stabilito la Cgt Campania con la sentenza n. 6634/3/2024 (presidente Montagna, relatore Napolitano), uniformandosi ai principi stabiliti dalle Sezioni unite della Cassazione. Nel caso esaminato dai giudici campani, il contribuente impugnava la sentenza con la quale i giudici di primo grado avevano accolto parzialmente il ricorso contro una intimazione di pagamento. In particolare, l’appellante eccepiva la irrituale ed intempestiva notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’atto impugnato. L’appello è stato rigettato.