Stampa & Tributi del 25 Settembre 2024

Nelle casse dei Comuni le quote dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco 2024 Niente conciliazione per gli atti notificati prima del 30 aprile 2024 Cartelle di pagamento, nel giudizio di rinvio stop a nuovi motivi di impugnazione

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Nelle casse dei Comuni le quote dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco 2024

Le risorse assegnate a titolo di addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aerei per i Comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, sono state erogate con decreto dirigenziale del 17 settembre 2024. Lo ha reso noto la Direzione centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’Interno che ha diffuso la ripartizione delle quote. Il pagamento è stato momentaneamente sospeso, in applicazione dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni i documenti contabili come previsto dal decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario Sose.

Niente conciliazione per gli atti notificati prima del 30 aprile 2024

Possono essere oggetto di conciliazione solo gli atti di recupero notificati a partire dal 30 aprile 2024 per i quali è stato avviato il contenzioso ma non quelli relativi a procedimenti pendenti a tale data. A chiarirlo è dall’agenzia delle Entrate in occasione dello speciale Telefisco 2024 che si è tenuto il 19 settembre.

L’Agenzia ha confermato che la conciliazione trova applicazione anche per i contenziosi pendenti sugli atti di recupero. Tuttavia, la norma che ha introdotto il citato articolo 38 bis, prevede l’entrata in vigore della nuova regolamentazione degli atti di recupero facendo riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024. Di conseguenza anche la conciliazione può essere effettuata solo per i procedimenti pendenti relativi agli atti emessi a partire da detta data.

Cartelle di pagamento, nel giudizio di rinvio stop a nuovi motivi di impugnazione

La riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste – intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria – siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Di conseguenza, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno. Questo è il principio di diritto reso dalla Cassazione con l’ordinanza 25204 del 19 settembre