Stampa & Tributi del 25 Marzo 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Autonomia: poche materie per i Lep non bastano ad andare avanti con il federalismo fiscale. Nuova sentenza sulla soggettività passiva in via mediata. Le ultime pronunce dei giudici in materia di TOSAP, ICP e CUP.

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Autonomia: poche materie per i Lep non bastano ad andare avanti con il federalismo fiscale.

A leggere il Ddl delega elaborato dal ministro Roberto Calderoli sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni si registra una amara sorpresa, limitato com’è a poco più di 12 materie per 36 Lep sulle oltre ottanta materie delle quali la gran parte è a essi riconducibili (si veda NT+Enti Locali & Edilizia del 20 marzo scorso). Con 32 materie esclusive statali, di cui 5 differenziabili (quattro delle quali sviluppate nel Ddl delega al Capo II e al Capo XII), 20 concorrenti e circa 30 residuali, il fine palese della rivendicata delega al Governo sembra segnatamente insufficiente per andare avanti sia con il federalismo fiscale che nel regionalismo asimmetrico. Il suo contenuto di 41 articoli, infatti, si limita a sviluppare il lavoro, anche parzialmente, portato al termine dal Clep a fine ottobre 2024, a lordo di tutte le superficialità e degli errori di ipotesi allora rilevabili e rilevati.

Nuova sentenza sulla soggettività passiva in via mediata.

In vista della prossima scadenza del 30 aprile, giorno in cui le aziende che erogano pubblici servizi saranno chiamate a versare ai Comuni e alle Province il canone per i servizi di rete, è arrivata una importante sentenza che ha confermato l’applicazione del criterio di soggettività passiva in via mediata introdotta dal legislatore in sede di emendamento del comma 831 della legge n. 160/2019. Si tratta di quel meccanismo che impone il pagamento del canone a tutti quegli operatori che, per raggiungere l’utente finale, si avvalgono dei cavi e delle condutture del soggetto titolare della concessione, anche senza un utilizzo diretto dell’infrastruttura, ma sfruttando le moderne tecnologie di trasmissione. Gli enti territoriali a brevissimo quindi saranno nuovamente chiamati a verificare la correttezza dei pagamenti ricevuti dalle diverse corporate che operano nel proprio territorio in relazione ai principali servizi erogati: energia elettrica e gas, i due settori dove per legge è prevista una netta separazione tra chi distribuisce e chi vende il servizio; Ciclo idrico, ossia acqua potabile e fognatura, i due servizi erogati da aziende pubbliche, miste o private che utilizzano la rete pubblica e che devono versare il canone non trovando applicazione alcuna delle ipotesi di esenzione prevista dalla legge; telecomunicazioni, ovvero l’unico settore oggi dove interviene la soggettività passiva in via mediata, caratterizzato da competitor che operano sul mercato e che possono indifferentemente essere concessionari della rete e non; e infine l’ambito delle aziende che svolgono attività strumentali all’erogazione dei servizi pubblici, quali la trasmissione dell’energia elettrica, del gas, della fibra ottica, eccetera. La sentenza del Tribunale di Treviso n. 240/2025 pubblicata il 20/02/2025, che ha confermato l’orientamento che si sta formando nell’ambito del servizio delle telecomunicazioni. I giudici del tribunale trevigiano, hanno rigettato ancora una volta l’appello di una primaria compagnia telefonica che insisteva nel ritenersi estranea alla soggettività passiva in relazione alla fornitura del servizio di telecomunicazioni. Si legge nella sentenza: «Si ritiene, soprattutto alla luce della modifica del testo normativo ad opera della legge n. 178/2020, che il legislatore abbia inteso imporre il pagamento del canone de quo a tutti gli operatori che, nell’erogare il servizio di pubblica utilità (quale è quello delle telecomunicazioni), si avvalgono dei cavi e delle strutture del soggetto che è titolare della concessione e che, per il tramite di questo utilizzo (appunto, mediatamente), occupano il suolo pubblico. L’espressione “utilizzo materiale” va interpretata alla luce di tale voluntas legis come sinonimo di utilizzo che non necessariamente rimanda ad una modificazione della realtà esterna (quale è quella, ipotizzata dall’appellante, che si realizza con l’installazione di “cavi propri” nella infrastruttura a rete fissa altrui). Ciò in quanto il canone è imposto a quanti comunque si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture.

Le ultime pronunce dei giudici in materia di TOSAP, ICP e CUP.

l’esenzione prevista, al comma 833, con riferimento allo Stato è di stretta interpretazione e non può, pertanto, che condurre a limitare l’operatività dell’esenzione alle occupazioni effettuate dallo “Stato-persona”. A fronte di queste premesse, la Corte ha ritenuto che l’occupazione di suolo pubblico comunale effettuata da RFI, per la realizzazione di un’opera dell’infrastruttura ferroviaria nazionale di cui la stessa è concessionaria e che gestisce in regime privatistico d’impresa, non è soggettivamente riferibile allo “Stato-persona” e, pertanto, non può godere dell’esenzione di cui all’art. 1, comma 833, lett. a, della L. 160/2019. l’espressione letterale del termine (canone) e l’esplicito richiamo alla patrimonialità costituiscono un chiaro indice della volontà legislativa di imprimere all’imposizione per la fruizione di spazi pubblicitari natura di corrispettivo, escludendone la natura tributaria. Ne consegue, a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova qualificazione normativa, il venir meno della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, dovendo essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario. a Corte ha chiarito che il citato comma 3 dell’art. 63 prevedeva esclusivamente la detrazione dall’importo dovuto quale TOSAP dell’importo del canone ex art. 27 C.d.S., ma non prevedeva che l’importo dovuto a titolo di TOSAP rappresentasse il tetto massimo dell’onere economico cui poteva essere sottoposta la medesima occupazione, poiché detta norma non aveva valenza “assorbente” rispetto all’art. 27 C.d.S. l’attuale canone, in tema di pubblicità, si pone in netta continuità con la normativa che precedentemente disciplinava l’imposta in questione e la cui natura senza alcun dubbio era ed è tributaria. Tale assunto porta con sé l’affermazione della piena giurisdizione del giudice tributario dei ricorsi avverso i provvedimenti impositivi degli enti locali interessati, mentre alla giurisdizione del giudice ordinario spettano le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree. Infatti, la formula utilizzata dal legislatore (canone “patrimoniale”), non ha alcun rilievo, al riguardo, occorrendo riscontrare, in concreto e caso per caso, se si sia o no in presenza di un tributo. Ed una volta affermata la continuità tra la precedente e l’attuale normativa che disciplina la materia, il canone in questione costituisce, seppure con un diverso nome giuridico, un prelievo della stessa natura dell’imposta come disciplinata in precedenza, presentando tutte le caratteristiche del tributo e ciò a prescindere dalla denominazione usata dal legislatore. incolo finanziario complessivo, funzionale, da un lato, ad evitare che la nuova disciplina possa impattare negativamente sugli equilibri di bilancio,e, dall’altro, a consentire agli enti adeguata autonomia nell’individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni. Altresì, ha chiarito che il vincolo della parità di gettito va inteso nel senso di una applicazione regolamentare del nuovo sistema del canone unico patrimoniale tale da assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello ottenuto con il sistema precedente (che prevedeva distinti tributi ora accorpati) per non compromettere il principio degli equilibri di bilancio già all’atto di istituzione del canone unico, mantenendo prevedibilmente il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=XfpUafiAe5k

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu