Entrate, funzionari trattenuti per affiancare neoassunti. Canone unico, le delibere dei comuni da pubblicare sul sito del dipartimento delle Finanze. Tari, escluse le aree scoperte improduttive. Soggiorno, ai Comuni la prova della pretesa.
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Entrate, funzionari trattenuti per affiancare neoassunti.
Trattenere in servizio i funzionari e i dipendenti esperti (con la piena disponibilità degli interessati) per istruire e affiancare i neoassunti. Una possibilità introdotta dalla legge di Bilancio 2025 che l’agenzia delle Entrate ha deciso di sfruttare andando a integrare anche il cosiddetto Piao 2026-2028 (Piano integrato di attività e organizzazione). In sostanza l’amministrazione finanziaria potrà chiedere al personale dipendente di restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età per compiti e funzioni di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti. Una sorta di passaggio del testimone su competenze che richiedono la trasmissione di know how e di esperienza da parte dei dipendenti anziani e preparati.
Canone unico, le delibere dei comuni da pubblicare sul sito del dipartimento delle Finanze
Con la circolare n. 1/Df del 22 maggio 2026 il dipartimento delle Finanze interviene per disciplinare le conseguenze operative derivanti dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della cassazione n. 12225/2025, che ha qualificato il canone unico patrimoniale come entrata di natura tributaria. La pronuncia della Suprema Corte, pubblicata il 1° maggio 2026, non si limita infatti a incidere sul riparto di giurisdizione, attribuendo le controversie al Giudice tributario, ma produce effetti immediati anche sulle modalità di approvazione, trasmissione ed efficacia delle delibere degli enti locali in materia di canone unico. La parte più delicata della circolare riguarda proprio il periodo transitorio relativo all’anno d’imposta 2026. Il dipartimento delle Finanze prende atto che la sentenza delle Sezioni Unite è intervenuta quando il termine per l’approvazione delle delibere regolamentari e tariffarie era già scaduto il 28 febbraio 2026.
Tari, escluse le aree scoperte improduttive
Ai fini Tari sono imponibili solo le superfici idonee a produrre rifiuti, cosicché l’inclusione di aree scoperte pertinenziali o non operative determina l’illegittimità dell’accertamento, specie se l’ente era già a conoscenza della loro reale destinazione. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Latina nella sentenza n. 527/2026 (giudice monocratico Costantino Ferrara), depositata lo scorso 27 aprile.
Soggiorno, ai Comuni la prova della pretesa
Ai fini della imposta di soggiorno, i dati comunicati alla Questura non costituiscono prova sufficiente della maggiore imposta dovuta, poiché comprendono anche i pernottamenti relativi a soggetti esenti; resta pertanto a carico del Comune l’onere di dimostrare specificamente i pernottamenti imponibili non dichiarati dal contribuente. Sono le motivazioni rese dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 276/2026.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=1dBI5XnxAWg
