Riscossione, da Regioni e Comuni sì allo stralcio se opzionale. Comuni in attesa: 30 miliardi da Stato e Regioni ancora da incassare. Dissesto finanziario, Corte conti conferma la responsabilità per inerzia degli amministratori. Cessione d’azienda: la responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente. Concessione di servizi ok anche senza indicazione dei costi della manodopera.
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Riscossione, da Regioni e Comuni sì allo stralcio se opzionale
Nessuna obiezione di principio alla cancellazione delle vecchie cartelle giudicate ormai impossibili da riscuotere: a patto però che lo stralcio sia opzionale, e che quindi sia consentito agli enti territoriali di decidere se abbandonare o meno i propri crediti più antichi, senza una replica dei meccanismi automatici del passato. È questa in sintesi l’indicazione emersa ieri dalla riunione tecnica della Conferenza Unificata, chiamata a esaminare la relazione della commissione tecnica per l’analisi del magazzino dell’ex Equitalia. L’attenzione delle amministrazioni locali si è inevitabilmente concentrata sulle proposte di «discarico» di quei 408,47 miliardi, il 32,1% degli arretrati complessivi, ritenuti ormai irrecuperabili perché riferiti a defunti, società cancellate o partite prescritte. La quota “senza speranza” di Comuni e altri enti territoriali è valutata intorno ai 10 miliardi, cifra che appare leggera nello sconfinato magazzino da 1.272,9 miliardi ma che ovviamente non è trascurabile per le singole amministrazioni interessati. In termini numerici, poi, la posizione delle Pa locali (oltre che di Inps e Inail) nella montagna delle tasse non pagate è ancora più centrale, dal momento che il 75,9% dei debiti immagazzinati non raggiunge il valore unitario di mille euro. Anche per questa ragione le vecchie edizioni dei «saldi e stralci» sono state portate avanti con cuore leggero dallo Stato, ma subite con qualche mal di pancia dai territori.
Comuni in attesa: 30 miliardi da Stato e Regioni ancora da incassare
In vista dell’avvio della riforma Accrual, destinata a introdurre un sistema contabile economico-patrimoniale uniforme per l’intera Pubblica amministrazione, risulta utile analizzare le informazioni già disponibili nella contabilità economico-patrimoniale applicata dagli enti territoriali in base al Dlgs 118/2011. Secondo i dati relativi al 2024, i Comuni italiani presentano crediti complessivi per 51,6 miliardi di euro (dati aggiornati al 1° settembre 2025). La componente prevalente – 30,6 miliardi, pari al 59% del totale – è costituita da rapporti finanziari non ancora regolati con altre amministrazioni pubbliche, pur trattandosi di somme “certe, liquide ed esigibili.
Dissesto finanziario, Corte conti conferma la responsabilità per inerzia degli amministratori
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con la sentenza n. 90/2025, ha respinto l’opposizione presentata da un gruppo di ex amministratori comunali, confermando la loro condanna pecuniaria e l’accertamento dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive. Il contenzioso ruotava attorno alla loro presunta responsabilità per aver contribuito al dissesto economico-finanziario del Comune amministrato per due mandati consecutivi, dichiarato dalla nuova amministrazione nel 2019. Gli ex amministratori avevano basato l’opposizione su due principali argomentazioni: un presunto miglioramento della situazione finanziaria ereditata e la convinzione che la dichiarazione di dissesto da parte della nuova amministrazione fosse ingiustificata.
Cessione d’azienda: la responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente.
Sempre più frequenti sono i casi in cui, nel corso della vita di un’impresa, si verifica un evento straordinario, come una fusione, una trasformazione, un fitto di azienda, una cessione. Queste operazioni hanno ovviamente riflesso nei confronti dei creditori, tra i quali i Comuni. Relativamente alla “cessione di azienda”, il legislatore ha previsto una normativa generale applicabile ai crediti di natura patrimoniale e una normativa speciale per quanto riguarda i tributi. La regola madre è rinvenibile nell’articolo 2560 del codice civile: “L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Concessione di servizi ok anche senza indicazione dei costi della manodopera
Alle concessioni non trovano applicazione le disposizioni codicistiche in tema di criteri di aggiudicazione e costi della manodopera (art. 108) in quanto non espressamente richiamate dalla disciplina specifica. In questo senso il Tar Toscana, sez. I, sentenza n. 1488/2025.
Concessione di servizi ok anche senza indicazione dei costi della manodopera.
L’ autovettura dell’artista è strumentale per l’esercizio della sua professione. Di conseguenza non può essere oggetto di fermo amministrativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=mzzvxBe-_X0
