Stampa & Tributi del 24 Marzo 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Diniego di autotutela obbligatoria da una Pa non fiscale: sì al ricorso. La Tari permette di cumulare i bonus nazionali e locali. Non è dovuta l’Imu sul terreno edificabile accorpato al fabbricato. Raccomandata resa al mittente, notifica ok. Regole ad hoc per atti a soggetti non titolati. La difesa contro l’atto sana il vizio di notifica.

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Diniego di autotutela obbligatoria da una Pa non fiscale: sì al ricorso.

Impugnabile il diniego espresso di autotutela obbligatoria per l’annullamento di una cartella, a nulla rilevando che i termini per il ricorso contro la stessa cartella siano scaduti. A confermare questo principio è la Corte di giustizia tributaria di Napoli con la sentenza 1758/31/2025 (presidente Corso, relatore Guadagno). Con istanza di autotutela un’agenzia governativa chiedeva alla Corte di appello di annullare un ruolo da cui era conseguita una cartella con cui veniva richiesta l’imposta di registro per una sentenza civile emessa dal citato ufficio giudiziario. Secondo l’istante, la sua natura pubblicistica le consentiva, infatti, l’iscrizione a debito dell’imposta con la conseguenza che la cartella era priva del presupposto impositivo. La Corte di appello rigettava l’istanza di autotutela.

La Tari permette di cumulare i bonus nazionali e locali.

Nell’attesa dell’emanazione del Dpcm, molti Comuni hanno regolamentato proprie agevolazioni, a volte sotto forma di riduzione della tariffa, altre disponendo una vera e propria esenzione. Si tratta di scelte legittimate dal comma 660 della legge 147/2013, il quale permette ai Comuni di prevedere, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già catalogate dalla normativa. Si tratta di agevolazioni che, se non correlate a una minor produzione di rifiuti, devono essere finanziate dal bilancio comunale, come quelle relative ai bonus sociali. Il Comune, quindi, dovrà decidere entro il 30 aprile se confermare o meno le proprie agevolazioni. L’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021 prevede l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti Tari e tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, salvo che il termine di approvazione dei bilanci sia spostato a data successiva. Sono legittimi anche i bonus che si traducono in un’esenzione della Tari, anche se questi difatti azzerano il bonus sociale, e si pone il dubbio se poi il Comune possa avere diritto al riversamento del “costo” del bonus statale. In questi casi, forse, sarebbe opportuna una modifica regolamentare che disponesse l’esenzione per la parte della Tari non coperta dal bonus statale.

Non è dovuta l’Imu sul terreno edificabile accorpato al fabbricato.

L’Imu non è dovuta su un terreno edificabile, sorto a seguito del frazionamento di un’area di maggiore consistenza in epoca successiva agli anni accertati, per carenza del presupposto di imposta. Questo il principio affermato dalla Corte di giustizia tributaria di Brescia (presidente Marchetti e relatore Repossi) con la sentenza n.123/1/2025 depositata il 26 febbraio scorso 2025, con la quale i giudici hanno accolto i ricorsi della società contro gli avvisi di accertamento Imu emessi dal Comune per gli anni 2015-2020.

Raccomandata resa al mittente, notifica ok.

Si deve ritenere perfezionata la notifica della cartella al destinatario temporaneamente irreperibile laddove, successivamente all’ultimo passaggio dell’iter notificatorio relativo alla spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento, questa sia tornata al mittente a seguito del decorso del periodo di compiuta giacenza presso l’ufficio postale entro il quale il destinatario non ha provveduto a ritirare l’atto.

Regole ad hoc per atti a soggetti non titolati.

La consegna di un atto affidata dall’ufficio fiscale al messo notificatore che avvenga nelle mani di persona consegnataria dell’atto diversa dal suo destinatario, pur comportando il successivo invio della raccomandata informativa, non prevede che essa debba avvenire con avviso di ricevimento. È il canone affermato dalla sentenza n. 2/2025 emessa dalla Cgt di II grado della Lombardia, depositata il 2 gennaio scorso.

La difesa contro l’atto sana il vizio di notifica.

Pec, e impugnato in via principale, dedotta sulla scorta della sua provenienza da un indirizzo Pec non ufficialmente attribuibile al concessionario della riscossione viene sanata dalla difesa utilmente spiegata contro lo stesso, posto che dalla proposizione dell’azione giudiziale consegue la riconosciuta riconducibilità all’ente istituzionalmente preposto. È il canone applicato nella sentenza n. 704/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 17 gennaio.

Il video

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Il podcast

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