Effetti del decreto correttivo dell’attuazione della delega fiscale per gli enti locali. Si litiga col Fisco per gli spicci. Enti non commerciali, dichiarazione Imu al rush finale.
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Effetti del decreto correttivo dell’attuazione della delega fiscale per gli enti locali
Il recente decreto legislativo n. 81 del 12/06/2025 ha apportato alcune modifiche ai decreti attuativi della delega fiscale (legge 111/2023). In particolare, le modifiche che interessano gli enti locali sono relative alla disciplina del contenzioso tributario (Dlgs 220/2023), alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie non penali (Dlgs 87/2024) e all’accertamento con adesione (Dlgs 13/2024). Con riferimento al processo tributario, l’articolo 16 del decreto ha puntualizzato l’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità. Si chiarisce, inoltre, che il rimborso in favore del contribuente che abbia ottenuto una sentenza favorevole opera trascorsi 90 giorni dalla notificazione della stessa, sia essa di primo che di secondo grado. In materia di sanzioni tributarie la possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni in caso di autotutela parziale, si applica non con decorrenza dalle violazioni commesse dal 1/9/2024, ma già prima. In tema di accertamento con adesione, l’articolo 21 del Dlgs 81/2025 chiarisce che il contribuente che ha presentato istanza di accertamento con adesione dopo accessi, ispezioni o verifiche, ovvero nel caso di comunicazione dello schema di atto, oppure nel caso in cui le parti di comune accordo, durante il contraddittorio, decidano di avviare il procedimento con adesione, non può più presentare istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero. Resta la possibilità invece di presentare istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell’avviso di accertamento preceduto dallo schema di atto, se il contribuente non ha fatto analoga richiesta una volta ricevuto lo schema di atto (modificato l’articolo 6, comma 2-quater, del Dlgs 13/2024).
Si litiga col Fisco per gli spicci
Liti scali per una manciata di euro. Quasi il 60 % dei nuovi contenziosi presso le Corti di giustizia tributaria (Cgt) di primo grado riguardano cifre inferiori ai 5 mila euro. Le controversie che superano il milione di euro, invece, pur costituendo solo l’1% delle istanze, contribuiscono per il 71% ai 6.4 miliardi di euro del valore totale delle cause tra Fisco e contribuente. Si evidenzia inoltre che la metà dei provvedimenti emessi risultano favorevoli all’Agenzia delle Entrate, mentre il 60% dell’attività di giustizia tributaria viene assorbita dalle regioni del Mezzogiorno. Si registra inoltre un’impennata di contenziosi relativi alla tassa di smaltimento dei riuti (Tari) che segna un aumento del 19,5% rispetto allo scorso anno.
Enti non commerciali, dichiarazione Imu al rush finale
In base all’articolo 1, comma 770, legge 160/2019 è previsto che la dichiarazione debba essere presentata ogni anno entro il 30 giugno successivo all’esercizio di riferimento, in ragione delle variazioni che derivano dal possesso degli immobili e/o che rilevano ai fini della determinazione dell’imposta (quindi anche solo per indicare i requisiti e le informazioni che legittimano l’accesso alle esenzioni parziali o totali). In proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, recepita anche nelle istruzioni al modello dichiarativo Imu Enc, (Cassazione 21 dicembre 2022, n. 37385) conferma l’orientamento costante (Cassazione 9 settembre 2024, n. 24200; Cassazione 12 dicembre 2024, n. 32169) e afferma che la dichiarazione Imu Enc deve essere presentata dagli enti non commerciali a pena di decadenza dall’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), legge 160/2019.
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