Enti, definiti tagli e contributi. Spending da 1,5 miliardi per 6.872 Comuni e 95 fra Province e Città. Corte conti: urgente estendere transazione ai tributi locali. Attività agricola, il fabbricato funzionale è pertinenza. Il Covid allunga la decadenza.Sospensione termini Covid non limitata alle scadenze 2020.
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi
**
Enti, definiti tagli e contributi.
Tagli agli enti locali al netto di interessi passivi, spesa sociale e asili nido, riuti e trasferimenti allo Stato. E contributi a favore di 3.765 comuni che risultano penalizzati dall’applicazione della perequazione basata sui fabbisogni e sulle capacità scali standard. E’ quanto emerso dalla Conferenza Stato-Città, convocata ieri al ministero dell’interno, che ha espresso l’intesa sui criteri e le modalità del contributo ulteriore richiesto dalla Manovra negli anni 2025-2029 agli enti locali per la tenuta dei conti pubblici. E’ stato quindi denito il quantum dei sacrici per ciascun ente a seconda degli anni. Il Fondo aumenterà annualmente, L’Anci ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto di riparto “considerando positivamente l’introduzione di un pur parziale contributo statale a sostegno del percorso perequativo, che nel contesto economico-nanziario attuale risulterebbe insostenibile per ampie fasce di comuni chiamati a contribuire al modello perequativo vigente”.
Spending da 1,5 miliardi per 6.872 Comuni e 95 fra Province e Città.
Occupano 82 pagine di fittissime tabelle i dati sull’assegnazione a ogni ente locale italiano della sua quota di spending review, negli allegati al decreto che ieri ha ottenuto l’intesa in Conferenza Stato Città ed è destinato ora alla Gazzetta Ufficiale con le firme del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e del suo collega all’Interno Matteo Piantedosi. Con il suo diluvio di numeri il provvedimento serve a distribuire fra Comuni, Città metropolitane e Province la richiesta da 1,5 miliardi in cinque anni, dal 2025 al 2029; che non si traduce in un taglio secco delle risorse, ma in un obbligo di accantonamento di risorse da destinare a investimenti nelle amministrazioni in equilibrio, e di riduzione del disavanzo quando i bilanci sono colorati di rosso. Il conto cresce dai 140 milioni del 2025 ai 290 previsti ogni 12 mesi fra 2026 e 2028 per arrivare ai 490 milioni del 2029, in un carico destinato per il 90% ai Comuni. Ma è attenuato dai 56 milioni del fondo extra per attutire gli effetti della perequazione, distribuiti da un Dm anch’esso oggetto di intesa nella Conferenza di ieri.
Corte conti: urgente estendere transazione ai tributi locali.
Nella composizione negoziata della crisi non è consentita la falcidia dei tributi locali, cioè delle imposte di cui sono titolari i comuni, le città metropolitane, le province e le regioni (unitariamente: gli enti pubblici territoriali). Lo ha affermato la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione 256/2024/PAR del 24 dicembre 202) rappresentando che in tale ambito non è possibile dar corso a un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati (la cui amministrazione non sia, cioè, affidata a un’agenzia fiscale ex lege oppure sulla base di una convenzione stipulata con il soggetto attivo del tributo ai sensi dell’articolo 57 del Dlgs 30 luglio 1999, n. 300), in quanto, allo stato, tale possibilità è esclusa dalla normativa vigente. Ciò perché, per effetto del principio di indisponibilità del credito tributario, nessuna falcidia è consentita, in assenza di una specifica previsione derogatoria e una deroga è prevista, nella composizione negoziata, solo per i crediti erariali, e non per quelli locali. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, per il medesimo motivo, con riguardo al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all’articolo 64-bis del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Attività agricola, il fabbricato funzionale è pertinenza.
Se un fabbricato è funzionale all’attività agricola, lo stesso può essere considerato pertinenziale al terreno agricolo, a prescindere dal suo immediato e diretto impiego nella coltivazione del fondo. È quanto si ricava dalla ordinanza 719/2025 della Cassazione (depositata lo scorso 11 gennaio) e che contraddice esplicitamente l’orientamento finora seguito dall’agenzia delle Entrate in tema di agevolazione piccola proprietà contadina (Ppc).
La Suprema corte sostiene che «un fabbricato posseduto e utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale (anche se oggettivamente non è pertinenza del terreno)», con la conseguenza che «vanno considerati, quindi, fabbricati rurali di servizio quelli strumentali alle attività agricole e connesse ex articolo 2135 del Codice civile, incluse quelle adibite ad uffici dell’azienda agricola – agriturismo, nonché i fabbricati ad uso abitativo, tali essendo quelli utilizzati quale abitazione dell’imprenditore agricolo». La querelle dovrebbe, pertanto, considerarsi oramai oggettivamente definita, con le relative conseguenze in termini di contenzioso pendente e di non contestazione dell’agevolazione con riferimento agli atti già stipulati.
Il Covid allunga la decadenza.
Si applica il termine di sospensione di 85 giorni, a causa della pandemia da Covid 19, all’attività di accertamento degli enti locali. La sospensione sposta più avanti il termine per lo svolgimento dell’attività. Pertanto, in seguito alla sospensione dell’attività accertativa, disposta per l’emergenza sanitaria, il termine di decadenza quinquennale si allunga di 85 giorni. Lo ha aermato la Corte di cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza 960 del 15 gennaio 2025. Per i giudici di piazza Cavour, che si sono pronunciati sull’eccepita prescrizione di un atto della riscossione, l’articolo 67 del dl 18/2020 ha stabilito che ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori si applica la citata sospensione, con una deroga espressa al principio contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 3 della legge 212/2000).
Sospensione termini Covid non limitata alle scadenze 2020.
La sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni introdotta nel periodo emergenziale Covid è ad ampio raggio: comporta, infatti, la proroga della decadenza non solo per gli atti in scadenza nel 2020 ma anche per quelli successivi interessati in qualche modo dal periodo in questione. A precisarlo è il decreto 3/2025 della Prima Presidente della Cassazione, che ha ritenuto inammissibili i rinvii pregiudiziali sollevati dalla Cgt di Lecce e dalla Cgt di Gorizia.
La Prima Presidente della Corte, in buona sostanza, ha ritenuto i rinvii delle Cgt non ammissibili perché, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Cassazione. In particolare, con ordinanza 960/2025, la prima sezione civile ha ritenuto che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi lo spostamento in avanti dei termini per la stessa durata della sospensione. Ciò in virtù del citato articolo 12, comma 1 del Dlgs 159/2015, richiamato dall’articolo 67 del Dl 18/2020.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=wY8m-bhyAoI
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu